Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 11
- Diario di bordo
1. I soggetti esercenti sono tenuti a redigere per ogni treno o corsa sostitutiva prevista in orario, il diario di bordo, composto da documentazione dalla quale risultino con chiarezza le seguenti informazioni:
a) orari effettivi di partenza/arrivo ad ogni fermata con le motivazioni dello scostamento dell'orario programmato;
b) lo stato di pulizia delle carrozze;
c) la composizione del treno o corsa sostitutiva con le motivazioni degli scostamenti dalla composizione programmata;
d) i posti offerti ed utilizzati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono descritte con i codici utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.