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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 06
- Contenuto della domanda e modalità di presentazione della stessa
1. I soggetti legittimati di cui all' articolo 2 , presentano al comune ove hanno la residenza anagrafica, ovvero ove è situato l'immobile, la domanda corredata della documentazione prevista, con l'indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, del relativo preventivo di spesa, allegando, altresì, apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.
2. La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all' articolo 5 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell' articolo 5 , comma 1, lettera b). In tale caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'articolo 11.
3. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.
5. Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.
6. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria, con le modalità di cui all'articolo 7.
7. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il comune trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo presentate e finanziate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.