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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 08
- Modalità di erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo è effettuata dal comune dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.
2. Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria ed il comune intenda soddisfare un maggior numero di richieste, l'entità del contributo erogabile ai sensi degli articoli 9 e 10 può essere ridotta dal comune nella misura massima del 10 per cento. In ogni caso, alle richieste inserite in graduatoria e non soddisfatte si applica l' articolo 6 , comma 6.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal comune al momento dell'ammissione al contributo, comporta la decadenza dal contributo medesimo.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente. In ogni caso, è garantito il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9 e 10.
5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.
6. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, sono reimpiegate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.