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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 07
- Formazione della graduatoria e criteri per l'attribuzione del punteggio
1. Il comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato secondo le disposizioni del presente articolo. Il comune rende pubblica la graduatoria entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. In relazione alla gravità della disabilità, accertata dalla autorità competente, si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), nella modalità di seguito indicata:
1) persone non deambulanti con disabilità totale, 70 punti/100 (70/100);
2) persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), con la seguente specificazione:
disabilità grave:40 punti
disabilità completa:60 punti
3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica istituita dal comune, si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalità di seguito indicata:
a) intervento coerente con la disabilità accertata: 15 punti
b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30 punti
4. A parità di punteggio, è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo ovvero da chi l'abbia a carico ai sensi di quanto previsto dall' Sito esternoarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.