Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 34
- Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
1. In materia di tasse automobilistiche regionali il dirigente competente può concedere, su istanza del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in forma rateizzata delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate mensili.
2. La rateazione viene concessa in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce di reddito e debito definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all' Sito esternoarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), da ultimo modificato dall' Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' Sito esternoarticolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 ), vigente al momento della presentazione dell'istanza .
5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo, relativo alla tassa automobilistica regionale, sia pari o inferiore a euro 150,00.
6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.