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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 30
- Autotutela
1. l dirigente competente in materia di tributi può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti impositivi illegittimi o infondati, tra l'altro per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti ed avvenuti comunque entro la data di esecutorietà del ruolo;
f) sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, esenzioni, sospensioni;
g) errore materiale del contribuente.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.