Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R
Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 04
- Tesoriere regionale
1. Gli istituti di credito che svolgono i servizi di tesoreria per la Regione sono abilitati alla riscossione della tassa automobilistica.
2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di cui al comma 1, riguardanti il servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono disciplinati dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.