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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 08
- Modalità di riversamento
1. I soggetti di cui all' articolo 6 autorizzano la Regione, tramite RID, a prelevare direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica.
2. Settimanalmente ciascun soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo al totale delle somme da questo riscosse a titolo di tassa automobilistica nella settimana precedente, che è messo a disposizione della Regione sul conto corrente ove è stato disposto il RID.
3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda procedere alla variazione dell'istituto bancario o del numero di conto corrente su cui ha disposto il RID, comunica tempestivamente alla Regione le nuove coordinate bancarie.
4. Nel caso di mancato riversamento delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica, la Regione procede secondo quanto stabilito dagli articoli da 9 a 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.