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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 23
- Veicoli consegnati per la rivendita
1. Ai fini della sospensione dal pagamento della tassa automobilistica le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli redigono quadrimestralmente, su supporto cartaceo e magnetico, con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati per la rivendita.
2. L'elenco è trasmesso, anche per via telematica, alla Regione Toscana o all'ente gestore, entro la fine del mese successivo ai quadrimestri indicati nel comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.