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Regolamento 28 ottobre 2004, n. 59/R

Regolamento di esecuzione dell' articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 ).

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 5 novembre 2004

Art. 4
- Nomina dei membri della Consulta
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina i membri della Consulta assicurando la presenza di almeno due membri per ogni settore di attività di cui all' articolo 2 , comma 2, della l.r. 42/2002 , salva l'ipotesi di assenza di candidature relative ai settori stessi.
2. Per la nomina dei dieci rappresentanti delle associazioni iscritte nella sezione "B" del registro, il Presidente della Giunta regionale sceglie un candidato fra i tre designati da ogni provincia ai sensi dell' articolo 3 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.