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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);


Visto il regolamento 3 agosto 2000, n. 6 (Regolamento d'attuazione della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 , concernente l'uso del marchio collettivo "Prodotto da agricoltura integrata") emanato con proprio decreto;


Preso atto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 313 e n. 324 del 2003 nelle quali si afferma che la decisione relativa alla titolarità della potestà regolamentare debba essere interamente rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa dell'approvazione di questi ultimi, perduri la riserva di competenza a favore del Consiglio regionale contenuta negli statuti vigenti;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 27 luglio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della l.r. 25/99 ;


Dato atto che il suddetto regolamento è stato sottoposto a notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;


EMANA
il seguente Regolamento:

Capo I
- OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 01
- Oggetto
1. La Regione Toscana, al fine di promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata, disciplina con il presente regolamento le modalità di accesso e di utilizzo del marchio collettivo ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
2. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali ed i prodotti animali non trasformati;
b) i prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a).
3. I prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere costituiti da o contenere ingredienti conformi al regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991 purché sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18. (1)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 1.

Art. 02
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) disciplinari di produzione integrata:i documenti di cui all' articolo 4 della l.r. 25/1999 , costituiti dai principi generali e dalle loro schede tecniche applicative, nei quali sono indicati le tecniche ed i mezzi tecnici ammessi nelle varie fasi del processo produttivo affinché un prodotto possa essere etichettato con il marchio collettivo di cui alla l.r. 25/1999 ;
b) concessionario:qualsiasi persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti di cui all' articolo 3 della l.r. 25/1999 , che ottenga dalla Regione Toscana la concessione dell'uso del marchio collettivo a seguito dell'impegno a rispettare le condizioni previste dalla l.r. 25/1999 , dal presente regolamento e dai disciplinari di produzione;
c) organismo di controllo:soggetto terzo ed indipendente rispondente ai requisiti di cui all' articolo 5 , comma 3 della l.r. 25/1999 che svolge l'attività di controllo sui concessionari;
d) prima dichiarazione di conformità:documento prodotto dall'organismo di controllo al termine della procedura di accettazione di un richiedente la concessione nel quale si dichiara la conformità del richiedente ai requisiti previsti nel presente regolamento e la sua suscettibilità ad applicare correttamente i disciplinari di produzione;
e) dichiarazione di conformità:documento prodotto dall'organismo di controllo relativamente alla conformità di un prodotto ai disciplinari di produzione;
f) autocontrollo:attività di riscontro e documentazione attuata dallo stesso concessionario che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare, sia sulle materie prime e i mezzi tecnici in ingresso, sia durante tutto il processo produttivo, sia sulle fasi successive alla produzione/trasformazione intese in senso stretto, fino alla vendita; sono altresì considerate attività di autocontrollo quelle esercitate dai concessionari costituiti in forme associate sugli associati stessi;
g) controllo:attività di riscontro e documentazione, esercitata dagli organismi di controllo autorizzati nei confronti dei concessionari, che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare ed attuata prima, durante e dopo il processo produttivo;
h) vigilanza:attività di riscontro e documentazione a campione o mirata, esercitata dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA), che consente di confermare l'efficacia e l'uniformità del sistema di autocontrollo e di controllo;
i) azienda:l'intera superficie produttiva aziendale destinata all'agricoltura, detta superficie agricola utilizzata, da identificarsi in appezzamenti, intendendo per appezzamento la superficie omogenea per destinazione produttiva, identificabile con una, più o parte di particella catastale;
j) unità produttiva:l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
k) aziende agricole:le imprese agricole singole o associate, sia concessionarie che fornitrici di prodotti agricoli, che svolgono attività di produzione agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e che, in caso di prima lavorazione, svolgono tale attività prevalentemente sui prodotti provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi condotti in proprio;
l) aziende di trasformazione:le imprese singole o associate nelle quali l'attività prevalente è relativa alla fase del processo produttivo successivo alla raccolta del prodotto agricolo, ovvero la conservazione, la trasformazione di prodotti agricoli, intesa questa come un mutamento della struttura fisica o fisico-chimica o della composizione di un prodotto, nonché la macellazione e il sezionamento per i prodotti di origine animale, il condizionamento e il confezionamento dei prodotti freschi, conservati o trasformati;
m) rintracciabilità:la capacità del concessionario di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo o l'ubicazione di un prodotto mediante identificazioni registrate, in particolare: l'origine di materiali e componenti, la storia dei processi relativi al prodotto, la distribuzione ed ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo acquirente;
n) azione correttiva:ogni azione intrapresa per eliminare le cause di una difformità alla l.r. 25/1999 , al presente regolamento, ai disciplinari di produzione ed agli atti conseguenti;
o) produzioni animali:le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati, inclusi gli insetti, e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra esclusi i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.
Capo II
- IL MARCHIO
Art. 03
- Descrizione del segno grafico e del logotipo
1. Il marchio collettivo è costituito da un segno grafico e da un logotipo.
2. Il segno grafico è rappresentato da un cerchio contenente la stilizzazione di una farfalla, simbolo di natura pulita e priva di inquinamento, con lo scopo di evocare produzioni agricole realizzate con tecniche di produzione, rispettando l'ambiente e minimizzando l'uso di prodotti chimici di sintesi.
3. Il logotipo è rappresentato da due scritte. La prima è "AGRIQUALITÀ" realizzata con font book antiqua extrabold circondante parzialmente il segno grafico e costituente con esso un corpo unico, indivisibile e dai rapporti determinati. La seconda scritta è "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA" realizzata con font gill sans ultra posizionata sotto o a destra del segno grafico.
4. Il marchio è disponibile nelle seguenti versioni:
a) a colori;
b) in bianco e nero, sfumato;
c) in bianco e nero, tinta piatta.
5. Il marchio collettivo deve essere sempre utilizzato nella versione a colori.
6. Il marchio può essere utilizzato in una delle due versioni in bianco e nero solo in caso di specifiche necessità tecniche.
7. In presenza di particolari esigenze di stampa, come etichette stampate a uno o due colori e che non prevedano il nero, è altresì possibile utilizzare, per la stampa del segno grafico, il colore più scuro presente sullo stampato, oppure sostituire il colore nero del logotipo con il colore più scuro utilizzato sullo stampato.
8. In presenza di particolari tipologie di confezionamento è inoltre possibile non utilizzare la seconda scritta del logotipo "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA".
9. Per usufruire delle possibilità di cui ai commi 5, 6 e 7 occorre che il concessionario comunichi formalmente all' ARSIA le ragioni per le quali è necessaria la deroga almeno quindici giorni prima dell'apposizione del marchio sul prodotto.
10. Il segno grafico a colori è realizzato con sfumatura CMYK degradante dal blu al verde suddivisa in 4 punti corrispondenti alle seguenti percentuali:
1° = 100c + 100m + 0y + 0k;2° = 100c + 0m + 0y + 0k;3° = 40c + 0m + 100y + 0k;4° = 100c + 50m + 100y + 0k.
omissis.
11. La versione in bianco e nero sfumata è realizzata con retinatura del nero nelle seguenti percentuali:
1° = 100k;2° = 42k;3° = 20k;4° = 78k.
omissis.
12. La versione in bianco e nero in tinta piatta è realizzata in 100k.
omissis.
13. Nelle tre versioni descritte, la seconda scritta del logotipo "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA" è realizzata in colore nero 100k.
omissis.
14. Nel caso in cui il marchio collettivo sia utilizzato su fondi neri o scuri, esso deve essere sempre racchiuso in una forma predefinita in negativo bianco come qui sotto riportato.
omissis.
Art. 04
- Descrizione del contrassegno
1. Su tutte le confezioni ove sia applicato il marchio collettivo deve essere altresì inserito, nello spazio dedicato alle diciture di legge, un contrassegno di forma verticale o orizzontale come uno di quelli di seguito riportati.
omissis.
2. Sul contrassegno deve essere riportato:
a) il segno grafico ed il logotipo di cui all' articolo 3 ;
b) il marchio completo della Regione Toscana compresa la scritta "Marchio rilasciato da - font gill sans condensed - REGIONE TOSCANA" - font caslon modificato, secondo quanto previsto dal disciplinare allegato alla deliberazione di Giunta regionale del 20 gennaio 1997, n. 21;
c) la scritta "Certificato ai sensi della L.R. 15/04/99 n° 25 " - font gill sans condensed;
d) la scritta "Organismo di controllo" seguita dal nome dello stesso che ha rilasciato l'autorizzazione all'apposizione del marchio - font gill sans condensed;
e) la scritta "autorizzato con D.D. n°… del …." integrata dal numero e la data del decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale con il quale è stato autorizzato l'organismo di controllo - font gill sans condensed;
f) la scritta “CODICE N°” seguita dal numero del concessionario – font gill sans condensed.(2)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 2.

3. Tutte le scritte di cui al contrassegno devono essere realizzate con colore nero. Le scritte ed i loghi devono essere apposti rispettando le proporzioni di cui alle immagini riportate al comma 1.
4. E' altresì possibile, per volontà di ogni singolo concessionario, applicare un'altra etichetta con le seguenti diciture e secondo il modello sotto riportato:
a) "Prodotto in…." - font gill sans condensed - seguito dal nome del luogo geografico (stato, regione, ecc.) in cui è stato ottenuto il prodotto - font gill sans bold condensed. Qualora il prodotto sia ottenuto nell'ambito della Regione Toscana, la dicitura da indicare è "Prodotto in Toscana" con l'eventuale aggiunta del luogo o dell'area geografica specifica;
b) "Origine materia prima……" - font gill sans condensed - seguito dal nome del luogo geografico (stato, regione, ecc.) in cui è stata prodotta la materia prima principale - font gill sans condensed. Qualora il territorio di origine della materia prima principale sia la Toscana, dovrà essere scritto "Origine materia prima Toscana" con l'eventuale aggiunta del luogo o dell'area geografica specifica.
5. E' comunque facoltà del concessionario utilizzare per l'indicazione del luogo di produzione o di origine della materia prima altri caratteri rispetto a quelli precedentemente indicati.
Art. 05
- Riduzioni ammissibili
1. La riduzione massima ammessa del marchio collettivo è pari a mm 10,5X14,5 nella versione sovrapposta e a mm 22X9 nella versione affiancata.
2. La riduzione massima ammessa del contrassegno è pari a millimetri 36X88 nella versione verticale e a millimetri 102X36 nella versione orizzontale.
Art. 06
- Modalità di utilizzo
1. Il marchio deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti all' articolo 3.
2. Il marchio collettivo non può essere utilizzato da alcun soggetto se privo della concessione prevista ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento.
3. Il marchio collettivo deve essere utilizzato in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto.
4. Il marchio collettivo e il contrassegno devono essere apposti in modo che siano ben visibile e che:
a) non possano essere confusi con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
b) non possa essere snaturata la caratteristica originaria del logo e del contrassegno ed il loro significato;
c) non possano essere confusi o associati con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto, come nome del produttore, marchi privati, ecc.
5. Il marchio e il contrassegno possono altresì essere utilizzati dai concessionari nel materiale promozionale o pubblicitario purché venga rispettato quanto previsto dalla l.r. 25/1999 , dal presente regolamento, dai disciplinari di produzione ed esclusivamente per i prodotti oggetto della concessione.
6. Gli enti pubblici non concessionari possono, per fini istituzionali, utilizzare il marchio collettivo ad uso promozionale solo su specifica autorizzazione dell' ARSIA.
Art. 07
- Registrazione del marchio
1. L'elenco dei prodotti su cui è possibile applicare il marchio collettivo è compreso nelle classi di prodotti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 riportate nella guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero delle attività produttive.
Capo III
- I SOGGETTI
Art. 08
- Funzioni e compiti della Regione
1. Ai sensi della l.r. 25/1999 , nel rispetto della separazione di competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza, come stabilita dalla normativa regionale vigente, e del presente regolamento, le funzioni e i compiti relativi all'uso del marchio collettivo sono ripartiti fra la Giunta regionale ed il dirigente responsabile della struttura competente.
2. La Giunta regionale, in particolare:
a) tutela e protegge, a norma di legge, il marchio collettivo di cui all' articolo 3 ;
b) approva i principi generali dei disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti predisposti dall' ARSIA;
c) definisce le procedure tecniche occorrenti alla gestione del marchio;
d) presenta al Consiglio regionale, entro il trenta marzo di ogni anno, una relazione consuntiva di tutte le azioni indicate nel presente articolo, nonché di quelle di cui all' articolo 7 della l.r. 25/1999 , intraprese nel corso dell'anno precedente.
3. Il dirigente responsabile della struttura competente, in particolare:
a) autorizza gli organismi di controllo di cui all' articolo 5 , comma 3 della l.r. 25/1999 ;
b) decide, su proposta dell' ARSIA, in ordine alla revoca di cui all' articolo 23 ;
c) istituisce l'elenco degli organismi di controllo autorizzati e lo pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
d) approva le schede tecniche applicative dei disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti predisposti dall' ARSIA.
Art. 09
- Commissione tecnica di valutazione
1. È istituita una commissione tecnica di valutazione costituita da:
a) un dirigente della Regione, competente nella materia ed avente funzioni di coordinatore dei lavori della commissione;
b) un funzionario della Regione, competente nella materia, avente funzioni di segretario;
c) due funzionari nominati dall' ARSIA, competenti nella materia e con funzione di membri;
d) un funzionario nominato dalla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), competente nella materia e con funzione di membro;
e) un funzionario nominato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana competente nella materia e con funzioni di membro.
2. Le riunioni della commissione sono valide quando sono presenti almeno tre membri su sei.
3. La commissione svolge funzioni di supporto tecnico per l'istruttoria relativa alla autorizzazione degli organismi di controllo ed esprime un parere in ordine alle revoche di cui all' articolo 22
Art. 10
- Compiti dell' ARSIA
1. L'ARSIA, ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento, svolge i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna, su richiesta della Giunta regionale, i disciplinari di produzione, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della l.r. 25/1999 ;
b) concede ai soggetti di cui all' articolo 3 , comma 2 della l.r. 25/1999 la facoltà di utilizzare il marchio collettivo, previa acquisizione della prima dichiarazione di conformità di cui all' articolo 12 , lettera a);
c) istituisce, gestisce e aggiorna l'elenco dei concessionari del marchio collettivo secondo le modalità previste dalla Giunta regionale;
d) decide in ordine alle ratifiche delle sospensioni e alle revoche di cui all' articolo 22 ;
e) svolge, per conto della Giunta regionale, il compito di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati;
f) svolge, per conto della Giunta regionale, il compito di vigilanza sulla corretta applicazione del marchio ai sensi dell' articolo 6 , comma 2;
g) autorizza gli enti pubblici richiedenti all'utilizzo del marchio collettivo a scopo promozionale;
h) autorizza le deroghe di cui all' articolo 19 ;
i) solleva eventuali eccezioni ai concessionari sull'utilizzo delle deroghe di cui all' articolo 3 , commi 5, 6 e 7;
j) propone alla Giunta regionale eventuali modifiche e aggiornamenti delle procedure tecniche di cui all' articolo 8 ;
k) elabora e trasmette alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione relativa all'anno precedente che contiene informazioni su:
1) l'elenco dei concessionari;
2) la tipologia e la quantità di prodotti marchiati;
3) l'attività di vigilanza;
4) la gestione complessiva del marchio collettivo.
Art. 11
- Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo per essere autorizzati ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento devono:
a) essere accreditati da un organismo di accreditamento quali enti di certificazione di prodotto conformi alla norma EN 45011 per il settore agricolo e alimentare;
b) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo;
c) avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) o conformi e accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere per il mantenimento dell'autorizzazione nel tempo.
Art. 12
- Obblighi degli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo autorizzati devono:
a) effettuare le verifiche iniziali necessarie per la concessione in uso del marchio al soggetto richiedente, predisponendo ed inviando all' ARSIA ed al concessionario la prima dichiarazione di conformità;
b) ispezionare i concessionari, secondo modalità e tempi stabiliti dal piano dei controlli, almeno una volta l'anno per ciascun concessionario, al fine di verificare:
1) il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
2) il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione adottati;
3) l'espletamento e la documentazione delle attività di autocontrollo dei concessionari.
c) eseguire esami analitici, stabiliti dai criteri di campionamento descritti nel piano dei controlli, lungo tutta la filiera produttiva dei prodotti destinati alla identificazione o già identificati con il marchio collettivo;
d) emettere, a seguito dei controlli effettuati ai sensi delle lettere b) e c), il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità dei prodotti al presente regolamento e ai disciplinari di produzione adottati. Copia di tali documenti deve essere rilasciata al concessionario;
e) comunicare tempestivamente alla struttura competente della Giunta regionale eventuali modifiche dei requisiti per il rilascio della autorizzazione;
f) trasmettere all' ARSIA inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei concessionari controllati l'anno precedente corredato da una relazione riguardante l'attività svolta e una relazione specifica sulla tipologia e quantità dei prodotti marchiati;
g) permettere all' ARSIA tutte le verifiche tecniche e documentali presso la sede indicata dall'organismo di controllo anche quando questa è situata al di fuori del territorio regionale;
h) svolgere l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni come previsto dall' articolo 22.
Art. 13
- Requisiti dei concessionari
1. Le aziende agricole, per accedere all'uso del marchio collettivo, istituito ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento, devono:
a) essere iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea;
b) impegnarsi all'applicazione dei disciplinari di produzione sull'intera azienda o sull'intera unità produttiva.
2. Le aziende di trasformazione per ottenere l'uso del marchio collettivo istituito ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento devono:
a) essere iscritte al registro imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea;
b) sottoscrivere in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare quanto previsto al comma 1, lettera b). Nel caso di imprese cooperative o associative che prevedono nello statuto il conferimento delle produzioni da parte dei soci, la qualifica di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 s'intendono, altresì, necessari per il mantenimento della concessione nel tempo.
Art. 14
- Obblighi dei concessionari
1. I concessionari devono:
a) rispettare le modalità d'uso del marchio collettivo previste dal presente regolamento;
b) rispettare i disciplinari di produzione adottati;
c) rispettare la normativa vigente e le norme specifiche previste dal presente regolamento per l'etichettatura dei prodotti, nonché ulteriori disposizioni del titolare del marchio collettivo relative all'utilizzo del marchio in etichetta;
d) applicare e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti dai disciplinari di produzione adottati, con particolare riferimento:
1) alla rintracciabilità di tutte le materie prime impiegate, dei mezzi tecnici adottati e del prodotto finito;
2) all'assicurazione della conformità ai disciplinari di produzione delle materie prime in ingresso attraverso piani di controllo verificabili e con le relative procedure applicative;
3) all'assicurazione della conformità del processo.
e) applicare e documentare le attività di autocontrollo relative alla gestione delle etichette riportanti il marchio collettivo, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale;
f) garantire il libero accesso per le attività di controllo e vigilanza previste dal presente regolamento anche presso le aziende associate del concessionario;
g) comunicare entro quindici giorni all'organismo di controllo prescelto ed entro trenta giorni all' ARSIA ogni variazione alla conformazione od organizzazione aziendale, ovvero ampliamento o diminuzione dei prodotti identificati con il marchio collettivo, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale.
2. Nel caso in cui il concessionario del marchio sia costituito in forma associata deve assicurare la conformità al disciplinare di produzione delle imprese associate.
3. Nel caso in cui il concessionario affidi a enti o società alcune fasi produttive deve assicurare la conformità al disciplinare di produzione anche di queste fasi.
4. Nel caso in cui un concessionario rinunci alla concessione è fatto divieto richiederne una nuova prima di tre anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene ritirata la concessione.
5. I costi per lo svolgimento dell'attività di controllo degli organismi autorizzati sono a carico dei concessionari.
Capo IV
- IL SISTEMA DEL MARCHIO COLLETTIVO
Art. 15
- Autorizzazione degli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo, per essere autorizzati, devono presentare domanda alla struttura competente della Giunta regionale, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale stessa.
2. Alla domanda deve essere allegato il regolamento tecnico di funzionamento dell'organismo e il piano dei controlli, comprensivo dei relativi criteri di campionamento e del tariffario.
3. Al termine dell'istruttoria, eseguita con il supporto tecnico della commissione di cui all' articolo 9 , il dirigente responsabile della struttura competente autorizza con proprio atto l'organismo di controllo e provvede alla sua iscrizione in un apposito elenco degli organismi di controllo autorizzati.
4. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo ha una validità quadriennale e può essere riconfermata a seguito di una verifica eseguita con le modalità previste dalla Giunta regionale.
Art. 16
- Concessione in uso del marchio
1. I soggetti di cui all' articolo 3 , comma 2 della l.r. 25/1999 , aventi i requisiti di cui all' articolo 13 , per ottenere la concessione in uso del marchio collettivo devono presentare all'ARSIA una domanda di concessione, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale.
2. Nella domanda di concessione si deve in particolare:
a) dichiarare per quali produzioni si intende rispettare i disciplinari di produzione e su quali prodotti si intende apporre il marchio;
b) indicare l'organismo di controllo prescelto fra quelli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo autorizzati.
3. Il concessionario è iscritto nell'elenco dei concessionari tenuto dall' ARSIA.
Art. 17
- Controllo e vigilanza
1. Gli organismi di controllo esercitano l'attività di controllo sui concessionari al fine di garantire la conformità delle produzioni ai disciplinari di produzione adottati e al presente regolamento. Tale attività di controllo è esercitata secondo le modalità descritte nel regolamento tecnico e nel piano dei controlli approvati dirigente responsabile della struttura competente.
2. L'ARSIA svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale, provvedendo a:
a) valutare l'applicazione del piano di controllo di cui al comma 1, compresi i criteri di campionamento adottati;
b) verificare il mantenimento dei requisiti che hanno portato alla autorizzazione;
c) ispezionare un numero di concessionari tale da garantire il monitoraggio dell'attività di controllo anche avvalendosi delle specifiche competenze ARPAT;
d) eseguire esami analitici a campione su prodotti finali anche avvalendosi dei laboratori ARPAT autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) e accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025.
Art. 18
- Apposizione del marchio
1. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II, i concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera a), unicamente se:
a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di produzione integrata di riferimento;
c) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell'organismo di controllo, di cui all' articolo 12 , comma 1, lettera d).
2. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II, i concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera b) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

, unicamente se:
a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b) almeno il 95 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
c) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da organismi geneticamente modificati (OGM), sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di OGM;
d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;
e) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell'organismo di controllo, di cui all' articolo 12 , comma 1, lettera d).
2 bis. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II i concessionari possono apporre il marchio nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) unicamente se:
a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b) almeno il 65 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
c) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da OGM;
d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;
e) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d). (4)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

3. Qualora i prodotti di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera b) siano fabbricati o preparati con un ingrediente o una categoria di ingredienti che figura nella loro denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita o è messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazioni grafiche oppure è essenziale per caratterizzare il prodotto e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto, i concessionari possono apporvi il marchio n ell' etichettatura e nella pubblicità, unicamente se:
a) il suddetto ingrediente o categoria di ingredienti copre da solo almeno il 40 per cento del peso del prodotto finito e sia conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
b) tutti gli ingredienti di origine agricola necessari al raggiungimento di almeno il 95 per cento del peso complessivo del prodotto provengono da prodotti conformi ai disciplinari di produzione integrata di riferimento o, in mancanza di questi, sono ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica definito dal regolamento (CE) 834/2007;(3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

c) è rispettato quanto previsto al comma 2, lettere a), c), d), e).
4. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza il 31 dicembre 2010 e salvo il rispetto di quanto previsto al capo II, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera b) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

i concessionari possono apporre il marchio, unicamente se:
a) almeno il 60 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata;
b) tutti gli altri ingredienti (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

di origine agricola necessari al raggiungimento di almeno il 95 per cento del peso complessivo del prodotto finito sono ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica definito dal regolamento (CE) 834/2007 (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

oppure è garantita la loro tracciabilità;
c) è rispettato quanto previsto dal comma 2, lettere a), c), d), e).
Art. 19
- Deroghe in caso di avversità climatiche
1. In caso di avversità climatiche eccezionali riconosciute dalle autorità preposte a livello nazionale, l' ARSIA può autorizzare i concessionari che lo richiedono e che applicano sul prodotto l'etichetta con la dicitura "Origine della materia prima…" ai sensi dell' articolo 4 , comma 4, lettera b), a ridurre le percentuali di ingredienti di cui all' articolo 18 , comma 2, lettera b) per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro il limite del 50 per cento per i prodotti di cui all' articolo 1 , comma 2, lettere b) e c).
Art. 20
- Etichettatura
1. Nell'elenco degli ingredienti di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione, la pubblicità dei prodotti alimentari), da ultimo modificato con il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 e nei documenti di accompagnamento dei prodotti di cui all' articolo 1 comma 2 deve figurare l'indicazione concernente il metodo di produzione integrata. Tale indicazione deve essere riferita chiaramente e esclusivamente agli ingredienti ottenuti con il suddetto metodo.
Capo V
- IL SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 21
- Difformità ed inadempienze nell'uso del marchio
1. Costituiscono difformità nell'uso del marchio le violazioni degli obblighi previsti dall' articolo 14 che:
a) non comportano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;
b) non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;
c) non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal marchio collettivo e sul sistema di apposizione del marchio in etichetta.
2. Sono considerate inadempienze nell'uso del marchio le irregolarità e le infrazioni.
3. Costituiscono irregolarità nell'uso del marchio:
a) la violazione delle modalità d'uso del marchio indicate al capo II del presente regolamento;
b) la mancata attuazione delle azioni correttive formalizzate dall'organismo di controllo ai concessionari;
c) la incompleta od omessa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo, avente effetti sull'identificabilità e rintracciabilità del prodotto o sul sistema di apposizione del marchio;
d) ogni altra violazione degli obblighi previsti dall' articolo 14 , sempre che le conseguenze della violazione non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finito.
4. Costituiscono infrazioni nell'uso del marchio:
a) la violazione reiterata degli obblighi di cui all' articolo 14 ;
b) le violazioni agli obblighi di cui all' articolo 14 che comportano effetti negativi e prolungati sul prodotto;
c) la perdita dei requisiti per il rilascio della concessione;
d) la violazione degli obblighi assunti nei confronti degli organismi di controllo;
e) la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione della concessione;
f) la seconda sospensione della concessione entro un periodo di tre anni dalla prima;
g) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del marchio;
h) la falsa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo dei concessionari;
i) l'assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del marchio e delle indicazioni ammesse dalla l.r. 25/1999 .
Art. 22
- Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione
1. L'accertamento delle difformità e delle inadempienze nell'uso del marchio è di competenza dell'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformità di cui all' articolo 21 , comma 1, dispone una richiesta d'azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione della azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
3. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di irregolarità di cui all' articolo 21 , comma 3, dispone la sospensione della concessione accompagnata da una richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa e li comunica all' ARSIA.
4. La sospensione comporta il divieto di uso del marchio su partite o lotti di produzione, o sull'intera produzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
5. La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva ed abbia dato comunicazione dell'accertamento al concessionario ed all' ARSIA. La cessazione della sospensione è ratificata dall' ARSIA nei casi di cui al comma 6.
6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dall' ARSIA. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario può inviare all' ARSIA le proprie osservazioni documentate.
7. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, ratifica o meno la sospensione, comunicando la decisione all'organismo di controllo ed al concessionario entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo.
8. In caso di conferma della sospensione, la ratifica è comunicata al concessionario ed all'organismo di controllo ed il concessionario è sospeso dall'elenco di cui all' articolo 10 , comma 1, lettera c).
9. In caso di mancata conferma la sospensione cessa di efficacia.
10. La sospensione della concessione può altresì essere disposta dall'organismo di controllo in via cautelativa e d'urgenza in caso di accertamento di un'infrazione, in attesa dell'emanazione del provvedimento di revoca.
11. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di un'infrazione di cui all' articolo 21 , comma 4, propone all' ARSIA la revoca della concessione all'uso del marchio e la comunica al concessionario interessato.
12. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 11 il concessionario può inviare le proprie osservazioni documentate all' ARSIA.
13. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario e sentita la commissione di cui all' articolo 9 , dispone o meno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo di controllo la revoca della concessione all'uso del marchio, comunica la decisione al concessionario interessato ed all'organismo di controllo e procede alla eventuale cancellazione del concessionario dall'elenco di cui all' articolo 10 , comma 1, lettera c).
14. La revoca della concessione comporta l'impossibilità di richiedere una nuova concessione prima di cinque anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene revocata la concessione.
Art. 23
- Richiesta di azione correttiva e revoca dell'autorizzazione degli organismi di controllo
1. L'ARSIA è competente ad accertare le violazioni al presente regolamento da parte degli organismi di controllo.
2. L'ARSIA può, a scopo preventivo, inviare agli organismi di controllo osservazioni scritte qualora riscontri delle potenziali cause di violazione degli obblighi di cui all' articolo 12
3. L'ARSIA, nei casi di accertamento di violazioni degli obblighi previsti all' articolo 12 , che non comportano la perdita dei requisiti di cui all' articolo 11 , dispone una richiesta di azione correttiva, ne stabilisce i tempi di adozione nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
4. L'ARSIA propone al dirigente della struttura competente della Giunta regionale la revoca dell'autorizzazione, inviando contestualmente la comunicazione all'organismo di controllo ed ai concessionari interessati, nel caso di accertamento delle seguenti violazioni:
a) la mancanza di uno dei requisiti per l'autorizzazione;
b) la violazione ripetuta dei compiti previsti dall' articolo 12 ;
c) la mancata attuazione delle azioni correttive disposte dall' ARSIA.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'organismo di controllo può inviare al dirigente della struttura competente della Giunta regionale le proprie osservazioni documentate.
6. Il dirigente della struttura competente della Giunta regionale decide in ordine alla proposta di revoca e comunica la propria decisione all'organismo di controllo ed all' ARSIA.
7. L'ARSIA comunica tempestivamente ai concessionari interessati la decisione del dirigente della struttura competente della Giunta regionale e in caso di revoca dell'autorizzazione invita contestualmente i concessionari a scegliere, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, un nuovo organismo di controllo fra quelli iscritti nell'elenco degli organismi autorizzati.
Capo VI
-DISTRIBUZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Art. 24
- Distribuzione e conservazione della documentazione
1. La tipologia dei documenti previsti dalla l.r. 25/1999 e dal presente regolamento e che deve essere a disposizione dei soggetti di cui al capo III è la seguente:
a) il regolamento d'uso del marchio;
b) i disciplinari di produzione;
c) le procedure tecniche;
d) la modulistica.
2. La documentazione di cui al comma 1 può essere distribuita in forma non controllata e in forma controllata.
3. La distribuzione in forma non controllata è eseguita mediante gli abituali canali divulgativi della Regione Toscana e dell' ARSIA.
4. La distribuzione in forma controllata è eseguita unicamente dall' ARSIA secondo le modalità previste dalla Giunta regionale con lo scopo di assicurare che le edizioni a disposizione degli organismi di controllo e dei concessionari siano sempre aggiornate.
5. L'ARSIA deve conservare per un periodo minimo di cinque anni gli originali dei documenti indicati al comma 1, anche se modificati ed aggiornati.
Capo VII
- ABROGAZIONI
Art. 25
- Abrogazioni
1. Il regolamento regionale 3 agosto 2000, n. 6 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1999, n. 25 concernente l'uso del marchio collettivo "Prodotto da agricoltura integrata") è abrogato.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.