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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 04
- Descrizione del contrassegno
1. Su tutte le confezioni ove sia applicato il marchio collettivo deve essere altresì inserito, nello spazio dedicato alle diciture di legge, un contrassegno di forma verticale o orizzontale come uno di quelli di seguito riportati.
omissis.
2. Sul contrassegno deve essere riportato:
a) il segno grafico ed il logotipo di cui all' articolo 3 ;
b) il marchio completo della Regione Toscana compresa la scritta "Marchio rilasciato da - font gill sans condensed - REGIONE TOSCANA" - font caslon modificato, secondo quanto previsto dal disciplinare allegato alla deliberazione di Giunta regionale del 20 gennaio 1997, n. 21;
c) la scritta "Certificato ai sensi della L.R. 15/04/99 n° 25 " - font gill sans condensed;
d) la scritta "Organismo di controllo" seguita dal nome dello stesso che ha rilasciato l'autorizzazione all'apposizione del marchio - font gill sans condensed;
e) la scritta "autorizzato con D.D. n°… del …." integrata dal numero e la data del decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale con il quale è stato autorizzato l'organismo di controllo - font gill sans condensed;
f) la scritta “CODICE N°” seguita dal numero del concessionario – font gill sans condensed.(2)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 2.

3. Tutte le scritte di cui al contrassegno devono essere realizzate con colore nero. Le scritte ed i loghi devono essere apposti rispettando le proporzioni di cui alle immagini riportate al comma 1.
4. E' altresì possibile, per volontà di ogni singolo concessionario, applicare un'altra etichetta con le seguenti diciture e secondo il modello sotto riportato:
a) "Prodotto in…." - font gill sans condensed - seguito dal nome del luogo geografico (stato, regione, ecc.) in cui è stato ottenuto il prodotto - font gill sans bold condensed. Qualora il prodotto sia ottenuto nell'ambito della Regione Toscana, la dicitura da indicare è "Prodotto in Toscana" con l'eventuale aggiunta del luogo o dell'area geografica specifica;
b) "Origine materia prima……" - font gill sans condensed - seguito dal nome del luogo geografico (stato, regione, ecc.) in cui è stata prodotta la materia prima principale - font gill sans condensed. Qualora il territorio di origine della materia prima principale sia la Toscana, dovrà essere scritto "Origine materia prima Toscana" con l'eventuale aggiunta del luogo o dell'area geografica specifica.
5. E' comunque facoltà del concessionario utilizzare per l'indicazione del luogo di produzione o di origine della materia prima altri caratteri rispetto a quelli precedentemente indicati.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.