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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 23
- Richiesta di azione correttiva e revoca dell'autorizzazione degli organismi di controllo
1. L'ARSIA è competente ad accertare le violazioni al presente regolamento da parte degli organismi di controllo.
2. L'ARSIA può, a scopo preventivo, inviare agli organismi di controllo osservazioni scritte qualora riscontri delle potenziali cause di violazione degli obblighi di cui all' articolo 12
3. L'ARSIA, nei casi di accertamento di violazioni degli obblighi previsti all' articolo 12 , che non comportano la perdita dei requisiti di cui all' articolo 11 , dispone una richiesta di azione correttiva, ne stabilisce i tempi di adozione nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
4. L'ARSIA propone al dirigente della struttura competente della Giunta regionale la revoca dell'autorizzazione, inviando contestualmente la comunicazione all'organismo di controllo ed ai concessionari interessati, nel caso di accertamento delle seguenti violazioni:
a) la mancanza di uno dei requisiti per l'autorizzazione;
b) la violazione ripetuta dei compiti previsti dall' articolo 12 ;
c) la mancata attuazione delle azioni correttive disposte dall' ARSIA.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'organismo di controllo può inviare al dirigente della struttura competente della Giunta regionale le proprie osservazioni documentate.
6. Il dirigente della struttura competente della Giunta regionale decide in ordine alla proposta di revoca e comunica la propria decisione all'organismo di controllo ed all' ARSIA.
7. L'ARSIA comunica tempestivamente ai concessionari interessati la decisione del dirigente della struttura competente della Giunta regionale e in caso di revoca dell'autorizzazione invita contestualmente i concessionari a scegliere, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, un nuovo organismo di controllo fra quelli iscritti nell'elenco degli organismi autorizzati.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.