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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 21
- Difformità ed inadempienze nell'uso del marchio
1. Costituiscono difformità nell'uso del marchio le violazioni degli obblighi previsti dall' articolo 14 che:
a) non comportano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;
b) non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;
c) non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal marchio collettivo e sul sistema di apposizione del marchio in etichetta.
2. Sono considerate inadempienze nell'uso del marchio le irregolarità e le infrazioni.
3. Costituiscono irregolarità nell'uso del marchio:
a) la violazione delle modalità d'uso del marchio indicate al capo II del presente regolamento;
b) la mancata attuazione delle azioni correttive formalizzate dall'organismo di controllo ai concessionari;
c) la incompleta od omessa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo, avente effetti sull'identificabilità e rintracciabilità del prodotto o sul sistema di apposizione del marchio;
d) ogni altra violazione degli obblighi previsti dall' articolo 14 , sempre che le conseguenze della violazione non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finito.
4. Costituiscono infrazioni nell'uso del marchio:
a) la violazione reiterata degli obblighi di cui all' articolo 14 ;
b) le violazioni agli obblighi di cui all' articolo 14 che comportano effetti negativi e prolungati sul prodotto;
c) la perdita dei requisiti per il rilascio della concessione;
d) la violazione degli obblighi assunti nei confronti degli organismi di controllo;
e) la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione della concessione;
f) la seconda sospensione della concessione entro un periodo di tre anni dalla prima;
g) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del marchio;
h) la falsa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo dei concessionari;
i) l'assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del marchio e delle indicazioni ammesse dalla l.r. 25/1999 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.