Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R
Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004
Art. 19
- Deroghe in caso di avversità climatiche
1. In caso di avversità climatiche eccezionali riconosciute dalle autorità preposte a livello nazionale, l' ARSIA può autorizzare i concessionari che lo richiedono e che applicano sul prodotto l'etichetta con la dicitura "Origine della materia prima…" ai sensi dell' articolo 4 , comma 4, lettera b), a ridurre le percentuali di ingredienti di cui all' articolo 18 , comma 2, lettera b) per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro il limite del 50 per cento per i prodotti di cui all' articolo 1 , comma 2, lettere b) e c).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.