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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 14
- Obblighi dei concessionari
1. I concessionari devono:
a) rispettare le modalità d'uso del marchio collettivo previste dal presente regolamento;
b) rispettare i disciplinari di produzione adottati;
c) rispettare la normativa vigente e le norme specifiche previste dal presente regolamento per l'etichettatura dei prodotti, nonché ulteriori disposizioni del titolare del marchio collettivo relative all'utilizzo del marchio in etichetta;
d) applicare e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti dai disciplinari di produzione adottati, con particolare riferimento:
1) alla rintracciabilità di tutte le materie prime impiegate, dei mezzi tecnici adottati e del prodotto finito;
2) all'assicurazione della conformità ai disciplinari di produzione delle materie prime in ingresso attraverso piani di controllo verificabili e con le relative procedure applicative;
3) all'assicurazione della conformità del processo.
e) applicare e documentare le attività di autocontrollo relative alla gestione delle etichette riportanti il marchio collettivo, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale;
f) garantire il libero accesso per le attività di controllo e vigilanza previste dal presente regolamento anche presso le aziende associate del concessionario;
g) comunicare entro quindici giorni all'organismo di controllo prescelto ed entro trenta giorni all' ARSIA ogni variazione alla conformazione od organizzazione aziendale, ovvero ampliamento o diminuzione dei prodotti identificati con il marchio collettivo, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale.
2. Nel caso in cui il concessionario del marchio sia costituito in forma associata deve assicurare la conformità al disciplinare di produzione delle imprese associate.
3. Nel caso in cui il concessionario affidi a enti o società alcune fasi produttive deve assicurare la conformità al disciplinare di produzione anche di queste fasi.
4. Nel caso in cui un concessionario rinunci alla concessione è fatto divieto richiederne una nuova prima di tre anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene ritirata la concessione.
5. I costi per lo svolgimento dell'attività di controllo degli organismi autorizzati sono a carico dei concessionari.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.