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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 13
- Requisiti dei concessionari
1. Le aziende agricole, per accedere all'uso del marchio collettivo, istituito ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento, devono:
a) essere iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea;
b) impegnarsi all'applicazione dei disciplinari di produzione sull'intera azienda o sull'intera unità produttiva.
2. Le aziende di trasformazione per ottenere l'uso del marchio collettivo istituito ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento devono:
a) essere iscritte al registro imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea;
b) sottoscrivere in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare quanto previsto al comma 1, lettera b). Nel caso di imprese cooperative o associative che prevedono nello statuto il conferimento delle produzioni da parte dei soci, la qualifica di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 s'intendono, altresì, necessari per il mantenimento della concessione nel tempo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.