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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 11
- Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo per essere autorizzati ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento devono:
a) essere accreditati da un organismo di accreditamento quali enti di certificazione di prodotto conformi alla norma EN 45011 per il settore agricolo e alimentare;
b) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo;
c) avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) o conformi e accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere per il mantenimento dell'autorizzazione nel tempo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.