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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 10
- Compiti dell' ARSIA
1. L'ARSIA, ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento, svolge i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna, su richiesta della Giunta regionale, i disciplinari di produzione, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della l.r. 25/1999 ;
b) concede ai soggetti di cui all' articolo 3 , comma 2 della l.r. 25/1999 la facoltà di utilizzare il marchio collettivo, previa acquisizione della prima dichiarazione di conformità di cui all' articolo 12 , lettera a);
c) istituisce, gestisce e aggiorna l'elenco dei concessionari del marchio collettivo secondo le modalità previste dalla Giunta regionale;
d) decide in ordine alle ratifiche delle sospensioni e alle revoche di cui all' articolo 22 ;
e) svolge, per conto della Giunta regionale, il compito di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati;
f) svolge, per conto della Giunta regionale, il compito di vigilanza sulla corretta applicazione del marchio ai sensi dell' articolo 6 , comma 2;
g) autorizza gli enti pubblici richiedenti all'utilizzo del marchio collettivo a scopo promozionale;
h) autorizza le deroghe di cui all' articolo 19 ;
i) solleva eventuali eccezioni ai concessionari sull'utilizzo delle deroghe di cui all' articolo 3 , commi 5, 6 e 7;
j) propone alla Giunta regionale eventuali modifiche e aggiornamenti delle procedure tecniche di cui all' articolo 8 ;
k) elabora e trasmette alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione relativa all'anno precedente che contiene informazioni su:
1) l'elenco dei concessionari;
2) la tipologia e la quantità di prodotti marchiati;
3) l'attività di vigilanza;
4) la gestione complessiva del marchio collettivo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.