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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 01
- Oggetto
1. La Regione Toscana, al fine di promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata, disciplina con il presente regolamento le modalità di accesso e di utilizzo del marchio collettivo ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
2. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali ed i prodotti animali non trasformati;
b) i prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a).
3. I prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere costituiti da o contenere ingredienti conformi al regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991 purché sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18. (1)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 1.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.