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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Capo VI
-DISTRIBUZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Art. 24
- Distribuzione e conservazione della documentazione
1. La tipologia dei documenti previsti dalla l.r. 25/1999 e dal presente regolamento e che deve essere a disposizione dei soggetti di cui al capo III è la seguente:
a) il regolamento d'uso del marchio;
b) i disciplinari di produzione;
c) le procedure tecniche;
d) la modulistica.
2. La documentazione di cui al comma 1 può essere distribuita in forma non controllata e in forma controllata.
3. La distribuzione in forma non controllata è eseguita mediante gli abituali canali divulgativi della Regione Toscana e dell' ARSIA.
4. La distribuzione in forma controllata è eseguita unicamente dall' ARSIA secondo le modalità previste dalla Giunta regionale con lo scopo di assicurare che le edizioni a disposizione degli organismi di controllo e dei concessionari siano sempre aggiornate.
5. L'ARSIA deve conservare per un periodo minimo di cinque anni gli originali dei documenti indicati al comma 1, anche se modificati ed aggiornati.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.