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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Capo V
- IL SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 21
- Difformità ed inadempienze nell'uso del marchio
1. Costituiscono difformità nell'uso del marchio le violazioni degli obblighi previsti dall' articolo 14 che:
a) non comportano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;
b) non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;
c) non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal marchio collettivo e sul sistema di apposizione del marchio in etichetta.
2. Sono considerate inadempienze nell'uso del marchio le irregolarità e le infrazioni.
3. Costituiscono irregolarità nell'uso del marchio:
a) la violazione delle modalità d'uso del marchio indicate al capo II del presente regolamento;
b) la mancata attuazione delle azioni correttive formalizzate dall'organismo di controllo ai concessionari;
c) la incompleta od omessa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo, avente effetti sull'identificabilità e rintracciabilità del prodotto o sul sistema di apposizione del marchio;
d) ogni altra violazione degli obblighi previsti dall' articolo 14 , sempre che le conseguenze della violazione non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finito.
4. Costituiscono infrazioni nell'uso del marchio:
a) la violazione reiterata degli obblighi di cui all' articolo 14 ;
b) le violazioni agli obblighi di cui all' articolo 14 che comportano effetti negativi e prolungati sul prodotto;
c) la perdita dei requisiti per il rilascio della concessione;
d) la violazione degli obblighi assunti nei confronti degli organismi di controllo;
e) la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione della concessione;
f) la seconda sospensione della concessione entro un periodo di tre anni dalla prima;
g) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del marchio;
h) la falsa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo dei concessionari;
i) l'assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del marchio e delle indicazioni ammesse dalla l.r. 25/1999 .
Art. 22
- Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione
1. L'accertamento delle difformità e delle inadempienze nell'uso del marchio è di competenza dell'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformità di cui all' articolo 21 , comma 1, dispone una richiesta d'azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione della azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
3. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di irregolarità di cui all' articolo 21 , comma 3, dispone la sospensione della concessione accompagnata da una richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa e li comunica all' ARSIA.
4. La sospensione comporta il divieto di uso del marchio su partite o lotti di produzione, o sull'intera produzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
5. La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva ed abbia dato comunicazione dell'accertamento al concessionario ed all' ARSIA. La cessazione della sospensione è ratificata dall' ARSIA nei casi di cui al comma 6.
6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dall' ARSIA. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario può inviare all' ARSIA le proprie osservazioni documentate.
7. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, ratifica o meno la sospensione, comunicando la decisione all'organismo di controllo ed al concessionario entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo.
8. In caso di conferma della sospensione, la ratifica è comunicata al concessionario ed all'organismo di controllo ed il concessionario è sospeso dall'elenco di cui all' articolo 10 , comma 1, lettera c).
9. In caso di mancata conferma la sospensione cessa di efficacia.
10. La sospensione della concessione può altresì essere disposta dall'organismo di controllo in via cautelativa e d'urgenza in caso di accertamento di un'infrazione, in attesa dell'emanazione del provvedimento di revoca.
11. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di un'infrazione di cui all' articolo 21 , comma 4, propone all' ARSIA la revoca della concessione all'uso del marchio e la comunica al concessionario interessato.
12. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 11 il concessionario può inviare le proprie osservazioni documentate all' ARSIA.
13. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario e sentita la commissione di cui all' articolo 9 , dispone o meno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo di controllo la revoca della concessione all'uso del marchio, comunica la decisione al concessionario interessato ed all'organismo di controllo e procede alla eventuale cancellazione del concessionario dall'elenco di cui all' articolo 10 , comma 1, lettera c).
14. La revoca della concessione comporta l'impossibilità di richiedere una nuova concessione prima di cinque anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene revocata la concessione.
Art. 23
- Richiesta di azione correttiva e revoca dell'autorizzazione degli organismi di controllo
1. L'ARSIA è competente ad accertare le violazioni al presente regolamento da parte degli organismi di controllo.
2. L'ARSIA può, a scopo preventivo, inviare agli organismi di controllo osservazioni scritte qualora riscontri delle potenziali cause di violazione degli obblighi di cui all' articolo 12
3. L'ARSIA, nei casi di accertamento di violazioni degli obblighi previsti all' articolo 12 , che non comportano la perdita dei requisiti di cui all' articolo 11 , dispone una richiesta di azione correttiva, ne stabilisce i tempi di adozione nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
4. L'ARSIA propone al dirigente della struttura competente della Giunta regionale la revoca dell'autorizzazione, inviando contestualmente la comunicazione all'organismo di controllo ed ai concessionari interessati, nel caso di accertamento delle seguenti violazioni:
a) la mancanza di uno dei requisiti per l'autorizzazione;
b) la violazione ripetuta dei compiti previsti dall' articolo 12 ;
c) la mancata attuazione delle azioni correttive disposte dall' ARSIA.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'organismo di controllo può inviare al dirigente della struttura competente della Giunta regionale le proprie osservazioni documentate.
6. Il dirigente della struttura competente della Giunta regionale decide in ordine alla proposta di revoca e comunica la propria decisione all'organismo di controllo ed all' ARSIA.
7. L'ARSIA comunica tempestivamente ai concessionari interessati la decisione del dirigente della struttura competente della Giunta regionale e in caso di revoca dell'autorizzazione invita contestualmente i concessionari a scegliere, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, un nuovo organismo di controllo fra quelli iscritti nell'elenco degli organismi autorizzati.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.