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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Capo IV
- IL SISTEMA DEL MARCHIO COLLETTIVO
Art. 15
- Autorizzazione degli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo, per essere autorizzati, devono presentare domanda alla struttura competente della Giunta regionale, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale stessa.
2. Alla domanda deve essere allegato il regolamento tecnico di funzionamento dell'organismo e il piano dei controlli, comprensivo dei relativi criteri di campionamento e del tariffario.
3. Al termine dell'istruttoria, eseguita con il supporto tecnico della commissione di cui all' articolo 9 , il dirigente responsabile della struttura competente autorizza con proprio atto l'organismo di controllo e provvede alla sua iscrizione in un apposito elenco degli organismi di controllo autorizzati.
4. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo ha una validità quadriennale e può essere riconfermata a seguito di una verifica eseguita con le modalità previste dalla Giunta regionale.
Art. 16
- Concessione in uso del marchio
1. I soggetti di cui all' articolo 3 , comma 2 della l.r. 25/1999 , aventi i requisiti di cui all' articolo 13 , per ottenere la concessione in uso del marchio collettivo devono presentare all'ARSIA una domanda di concessione, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale.
2. Nella domanda di concessione si deve in particolare:
a) dichiarare per quali produzioni si intende rispettare i disciplinari di produzione e su quali prodotti si intende apporre il marchio;
b) indicare l'organismo di controllo prescelto fra quelli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo autorizzati.
3. Il concessionario è iscritto nell'elenco dei concessionari tenuto dall' ARSIA.
Art. 17
- Controllo e vigilanza
1. Gli organismi di controllo esercitano l'attività di controllo sui concessionari al fine di garantire la conformità delle produzioni ai disciplinari di produzione adottati e al presente regolamento. Tale attività di controllo è esercitata secondo le modalità descritte nel regolamento tecnico e nel piano dei controlli approvati dirigente responsabile della struttura competente.
2. L'ARSIA svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale, provvedendo a:
a) valutare l'applicazione del piano di controllo di cui al comma 1, compresi i criteri di campionamento adottati;
b) verificare il mantenimento dei requisiti che hanno portato alla autorizzazione;
c) ispezionare un numero di concessionari tale da garantire il monitoraggio dell'attività di controllo anche avvalendosi delle specifiche competenze ARPAT;
d) eseguire esami analitici a campione su prodotti finali anche avvalendosi dei laboratori ARPAT autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) e accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025.
Art. 18
- Apposizione del marchio
1. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II, i concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera a), unicamente se:
a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di produzione integrata di riferimento;
c) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell'organismo di controllo, di cui all' articolo 12 , comma 1, lettera d).
2. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II, i concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera b) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

, unicamente se:
a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b) almeno il 95 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
c) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da organismi geneticamente modificati (OGM), sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di OGM;
d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;
e) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell'organismo di controllo, di cui all' articolo 12 , comma 1, lettera d).
2 bis. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II i concessionari possono apporre il marchio nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) unicamente se:
a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b) almeno il 65 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
c) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da OGM;
d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;
e) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d). (4)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

3. Qualora i prodotti di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera b) siano fabbricati o preparati con un ingrediente o una categoria di ingredienti che figura nella loro denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita o è messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazioni grafiche oppure è essenziale per caratterizzare il prodotto e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto, i concessionari possono apporvi il marchio n ell' etichettatura e nella pubblicità, unicamente se:
a) il suddetto ingrediente o categoria di ingredienti copre da solo almeno il 40 per cento del peso del prodotto finito e sia conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
b) tutti gli ingredienti di origine agricola necessari al raggiungimento di almeno il 95 per cento del peso complessivo del prodotto provengono da prodotti conformi ai disciplinari di produzione integrata di riferimento o, in mancanza di questi, sono ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica definito dal regolamento (CE) 834/2007;(3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

c) è rispettato quanto previsto al comma 2, lettere a), c), d), e).
4. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza il 31 dicembre 2010 e salvo il rispetto di quanto previsto al capo II, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera b) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

i concessionari possono apporre il marchio, unicamente se:
a) almeno il 60 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata;
b) tutti gli altri ingredienti (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

di origine agricola necessari al raggiungimento di almeno il 95 per cento del peso complessivo del prodotto finito sono ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica definito dal regolamento (CE) 834/2007 (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

oppure è garantita la loro tracciabilità;
c) è rispettato quanto previsto dal comma 2, lettere a), c), d), e).
Art. 19
- Deroghe in caso di avversità climatiche
1. In caso di avversità climatiche eccezionali riconosciute dalle autorità preposte a livello nazionale, l' ARSIA può autorizzare i concessionari che lo richiedono e che applicano sul prodotto l'etichetta con la dicitura "Origine della materia prima…" ai sensi dell' articolo 4 , comma 4, lettera b), a ridurre le percentuali di ingredienti di cui all' articolo 18 , comma 2, lettera b) per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro il limite del 50 per cento per i prodotti di cui all' articolo 1 , comma 2, lettere b) e c).
Art. 20
- Etichettatura
1. Nell'elenco degli ingredienti di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione, la pubblicità dei prodotti alimentari), da ultimo modificato con il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 e nei documenti di accompagnamento dei prodotti di cui all' articolo 1 comma 2 deve figurare l'indicazione concernente il metodo di produzione integrata. Tale indicazione deve essere riferita chiaramente e esclusivamente agli ingredienti ottenuti con il suddetto metodo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.