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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Capo III
- I SOGGETTI
Art. 08
- Funzioni e compiti della Regione
1. Ai sensi della l.r. 25/1999 , nel rispetto della separazione di competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza, come stabilita dalla normativa regionale vigente, e del presente regolamento, le funzioni e i compiti relativi all'uso del marchio collettivo sono ripartiti fra la Giunta regionale ed il dirigente responsabile della struttura competente.
2. La Giunta regionale, in particolare:
a) tutela e protegge, a norma di legge, il marchio collettivo di cui all' articolo 3 ;
b) approva i principi generali dei disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti predisposti dall' ARSIA;
c) definisce le procedure tecniche occorrenti alla gestione del marchio;
d) presenta al Consiglio regionale, entro il trenta marzo di ogni anno, una relazione consuntiva di tutte le azioni indicate nel presente articolo, nonché di quelle di cui all' articolo 7 della l.r. 25/1999 , intraprese nel corso dell'anno precedente.
3. Il dirigente responsabile della struttura competente, in particolare:
a) autorizza gli organismi di controllo di cui all' articolo 5 , comma 3 della l.r. 25/1999 ;
b) decide, su proposta dell' ARSIA, in ordine alla revoca di cui all' articolo 23 ;
c) istituisce l'elenco degli organismi di controllo autorizzati e lo pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
d) approva le schede tecniche applicative dei disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti predisposti dall' ARSIA.
Art. 09
- Commissione tecnica di valutazione
1. È istituita una commissione tecnica di valutazione costituita da:
a) un dirigente della Regione, competente nella materia ed avente funzioni di coordinatore dei lavori della commissione;
b) un funzionario della Regione, competente nella materia, avente funzioni di segretario;
c) due funzionari nominati dall' ARSIA, competenti nella materia e con funzione di membri;
d) un funzionario nominato dalla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), competente nella materia e con funzione di membro;
e) un funzionario nominato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana competente nella materia e con funzioni di membro.
2. Le riunioni della commissione sono valide quando sono presenti almeno tre membri su sei.
3. La commissione svolge funzioni di supporto tecnico per l'istruttoria relativa alla autorizzazione degli organismi di controllo ed esprime un parere in ordine alle revoche di cui all' articolo 22
Art. 10
- Compiti dell' ARSIA
1. L'ARSIA, ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento, svolge i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna, su richiesta della Giunta regionale, i disciplinari di produzione, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della l.r. 25/1999 ;
b) concede ai soggetti di cui all' articolo 3 , comma 2 della l.r. 25/1999 la facoltà di utilizzare il marchio collettivo, previa acquisizione della prima dichiarazione di conformità di cui all' articolo 12 , lettera a);
c) istituisce, gestisce e aggiorna l'elenco dei concessionari del marchio collettivo secondo le modalità previste dalla Giunta regionale;
d) decide in ordine alle ratifiche delle sospensioni e alle revoche di cui all' articolo 22 ;
e) svolge, per conto della Giunta regionale, il compito di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati;
f) svolge, per conto della Giunta regionale, il compito di vigilanza sulla corretta applicazione del marchio ai sensi dell' articolo 6 , comma 2;
g) autorizza gli enti pubblici richiedenti all'utilizzo del marchio collettivo a scopo promozionale;
h) autorizza le deroghe di cui all' articolo 19 ;
i) solleva eventuali eccezioni ai concessionari sull'utilizzo delle deroghe di cui all' articolo 3 , commi 5, 6 e 7;
j) propone alla Giunta regionale eventuali modifiche e aggiornamenti delle procedure tecniche di cui all' articolo 8 ;
k) elabora e trasmette alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione relativa all'anno precedente che contiene informazioni su:
1) l'elenco dei concessionari;
2) la tipologia e la quantità di prodotti marchiati;
3) l'attività di vigilanza;
4) la gestione complessiva del marchio collettivo.
Art. 11
- Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo per essere autorizzati ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento devono:
a) essere accreditati da un organismo di accreditamento quali enti di certificazione di prodotto conformi alla norma EN 45011 per il settore agricolo e alimentare;
b) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo;
c) avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) o conformi e accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere per il mantenimento dell'autorizzazione nel tempo.
Art. 12
- Obblighi degli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo autorizzati devono:
a) effettuare le verifiche iniziali necessarie per la concessione in uso del marchio al soggetto richiedente, predisponendo ed inviando all' ARSIA ed al concessionario la prima dichiarazione di conformità;
b) ispezionare i concessionari, secondo modalità e tempi stabiliti dal piano dei controlli, almeno una volta l'anno per ciascun concessionario, al fine di verificare:
1) il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
2) il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione adottati;
3) l'espletamento e la documentazione delle attività di autocontrollo dei concessionari.
c) eseguire esami analitici, stabiliti dai criteri di campionamento descritti nel piano dei controlli, lungo tutta la filiera produttiva dei prodotti destinati alla identificazione o già identificati con il marchio collettivo;
d) emettere, a seguito dei controlli effettuati ai sensi delle lettere b) e c), il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità dei prodotti al presente regolamento e ai disciplinari di produzione adottati. Copia di tali documenti deve essere rilasciata al concessionario;
e) comunicare tempestivamente alla struttura competente della Giunta regionale eventuali modifiche dei requisiti per il rilascio della autorizzazione;
f) trasmettere all' ARSIA inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei concessionari controllati l'anno precedente corredato da una relazione riguardante l'attività svolta e una relazione specifica sulla tipologia e quantità dei prodotti marchiati;
g) permettere all' ARSIA tutte le verifiche tecniche e documentali presso la sede indicata dall'organismo di controllo anche quando questa è situata al di fuori del territorio regionale;
h) svolgere l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni come previsto dall' articolo 22.
Art. 13
- Requisiti dei concessionari
1. Le aziende agricole, per accedere all'uso del marchio collettivo, istituito ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento, devono:
a) essere iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea;
b) impegnarsi all'applicazione dei disciplinari di produzione sull'intera azienda o sull'intera unità produttiva.
2. Le aziende di trasformazione per ottenere l'uso del marchio collettivo istituito ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento devono:
a) essere iscritte al registro imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea;
b) sottoscrivere in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare quanto previsto al comma 1, lettera b). Nel caso di imprese cooperative o associative che prevedono nello statuto il conferimento delle produzioni da parte dei soci, la qualifica di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 s'intendono, altresì, necessari per il mantenimento della concessione nel tempo.
Art. 14
- Obblighi dei concessionari
1. I concessionari devono:
a) rispettare le modalità d'uso del marchio collettivo previste dal presente regolamento;
b) rispettare i disciplinari di produzione adottati;
c) rispettare la normativa vigente e le norme specifiche previste dal presente regolamento per l'etichettatura dei prodotti, nonché ulteriori disposizioni del titolare del marchio collettivo relative all'utilizzo del marchio in etichetta;
d) applicare e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti dai disciplinari di produzione adottati, con particolare riferimento:
1) alla rintracciabilità di tutte le materie prime impiegate, dei mezzi tecnici adottati e del prodotto finito;
2) all'assicurazione della conformità ai disciplinari di produzione delle materie prime in ingresso attraverso piani di controllo verificabili e con le relative procedure applicative;
3) all'assicurazione della conformità del processo.
e) applicare e documentare le attività di autocontrollo relative alla gestione delle etichette riportanti il marchio collettivo, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale;
f) garantire il libero accesso per le attività di controllo e vigilanza previste dal presente regolamento anche presso le aziende associate del concessionario;
g) comunicare entro quindici giorni all'organismo di controllo prescelto ed entro trenta giorni all' ARSIA ogni variazione alla conformazione od organizzazione aziendale, ovvero ampliamento o diminuzione dei prodotti identificati con il marchio collettivo, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale.
2. Nel caso in cui il concessionario del marchio sia costituito in forma associata deve assicurare la conformità al disciplinare di produzione delle imprese associate.
3. Nel caso in cui il concessionario affidi a enti o società alcune fasi produttive deve assicurare la conformità al disciplinare di produzione anche di queste fasi.
4. Nel caso in cui un concessionario rinunci alla concessione è fatto divieto richiederne una nuova prima di tre anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene ritirata la concessione.
5. I costi per lo svolgimento dell'attività di controllo degli organismi autorizzati sono a carico dei concessionari.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.