Menù di navigazione

Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Capo II
- IL MARCHIO
Art. 03
- Descrizione del segno grafico e del logotipo
1. Il marchio collettivo è costituito da un segno grafico e da un logotipo.
2. Il segno grafico è rappresentato da un cerchio contenente la stilizzazione di una farfalla, simbolo di natura pulita e priva di inquinamento, con lo scopo di evocare produzioni agricole realizzate con tecniche di produzione, rispettando l'ambiente e minimizzando l'uso di prodotti chimici di sintesi.
3. Il logotipo è rappresentato da due scritte. La prima è "AGRIQUALITÀ" realizzata con font book antiqua extrabold circondante parzialmente il segno grafico e costituente con esso un corpo unico, indivisibile e dai rapporti determinati. La seconda scritta è "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA" realizzata con font gill sans ultra posizionata sotto o a destra del segno grafico.
4. Il marchio è disponibile nelle seguenti versioni:
a) a colori;
b) in bianco e nero, sfumato;
c) in bianco e nero, tinta piatta.
5. Il marchio collettivo deve essere sempre utilizzato nella versione a colori.
6. Il marchio può essere utilizzato in una delle due versioni in bianco e nero solo in caso di specifiche necessità tecniche.
7. In presenza di particolari esigenze di stampa, come etichette stampate a uno o due colori e che non prevedano il nero, è altresì possibile utilizzare, per la stampa del segno grafico, il colore più scuro presente sullo stampato, oppure sostituire il colore nero del logotipo con il colore più scuro utilizzato sullo stampato.
8. In presenza di particolari tipologie di confezionamento è inoltre possibile non utilizzare la seconda scritta del logotipo "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA".
9. Per usufruire delle possibilità di cui ai commi 5, 6 e 7 occorre che il concessionario comunichi formalmente all' ARSIA le ragioni per le quali è necessaria la deroga almeno quindici giorni prima dell'apposizione del marchio sul prodotto.
10. Il segno grafico a colori è realizzato con sfumatura CMYK degradante dal blu al verde suddivisa in 4 punti corrispondenti alle seguenti percentuali:
1° = 100c + 100m + 0y + 0k;2° = 100c + 0m + 0y + 0k;3° = 40c + 0m + 100y + 0k;4° = 100c + 50m + 100y + 0k.
omissis.
11. La versione in bianco e nero sfumata è realizzata con retinatura del nero nelle seguenti percentuali:
1° = 100k;2° = 42k;3° = 20k;4° = 78k.
omissis.
12. La versione in bianco e nero in tinta piatta è realizzata in 100k.
omissis.
13. Nelle tre versioni descritte, la seconda scritta del logotipo "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA" è realizzata in colore nero 100k.
omissis.
14. Nel caso in cui il marchio collettivo sia utilizzato su fondi neri o scuri, esso deve essere sempre racchiuso in una forma predefinita in negativo bianco come qui sotto riportato.
omissis.
Art. 04
- Descrizione del contrassegno
1. Su tutte le confezioni ove sia applicato il marchio collettivo deve essere altresì inserito, nello spazio dedicato alle diciture di legge, un contrassegno di forma verticale o orizzontale come uno di quelli di seguito riportati.
omissis.
2. Sul contrassegno deve essere riportato:
a) il segno grafico ed il logotipo di cui all' articolo 3 ;
b) il marchio completo della Regione Toscana compresa la scritta "Marchio rilasciato da - font gill sans condensed - REGIONE TOSCANA" - font caslon modificato, secondo quanto previsto dal disciplinare allegato alla deliberazione di Giunta regionale del 20 gennaio 1997, n. 21;
c) la scritta "Certificato ai sensi della L.R. 15/04/99 n° 25 " - font gill sans condensed;
d) la scritta "Organismo di controllo" seguita dal nome dello stesso che ha rilasciato l'autorizzazione all'apposizione del marchio - font gill sans condensed;
e) la scritta "autorizzato con D.D. n°… del …." integrata dal numero e la data del decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale con il quale è stato autorizzato l'organismo di controllo - font gill sans condensed;
f) la scritta “CODICE N°” seguita dal numero del concessionario – font gill sans condensed.(2)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 2.

3. Tutte le scritte di cui al contrassegno devono essere realizzate con colore nero. Le scritte ed i loghi devono essere apposti rispettando le proporzioni di cui alle immagini riportate al comma 1.
4. E' altresì possibile, per volontà di ogni singolo concessionario, applicare un'altra etichetta con le seguenti diciture e secondo il modello sotto riportato:
a) "Prodotto in…." - font gill sans condensed - seguito dal nome del luogo geografico (stato, regione, ecc.) in cui è stato ottenuto il prodotto - font gill sans bold condensed. Qualora il prodotto sia ottenuto nell'ambito della Regione Toscana, la dicitura da indicare è "Prodotto in Toscana" con l'eventuale aggiunta del luogo o dell'area geografica specifica;
b) "Origine materia prima……" - font gill sans condensed - seguito dal nome del luogo geografico (stato, regione, ecc.) in cui è stata prodotta la materia prima principale - font gill sans condensed. Qualora il territorio di origine della materia prima principale sia la Toscana, dovrà essere scritto "Origine materia prima Toscana" con l'eventuale aggiunta del luogo o dell'area geografica specifica.
5. E' comunque facoltà del concessionario utilizzare per l'indicazione del luogo di produzione o di origine della materia prima altri caratteri rispetto a quelli precedentemente indicati.
Art. 05
- Riduzioni ammissibili
1. La riduzione massima ammessa del marchio collettivo è pari a mm 10,5X14,5 nella versione sovrapposta e a mm 22X9 nella versione affiancata.
2. La riduzione massima ammessa del contrassegno è pari a millimetri 36X88 nella versione verticale e a millimetri 102X36 nella versione orizzontale.
Art. 06
- Modalità di utilizzo
1. Il marchio deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti all' articolo 3.
2. Il marchio collettivo non può essere utilizzato da alcun soggetto se privo della concessione prevista ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento.
3. Il marchio collettivo deve essere utilizzato in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto.
4. Il marchio collettivo e il contrassegno devono essere apposti in modo che siano ben visibile e che:
a) non possano essere confusi con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
b) non possa essere snaturata la caratteristica originaria del logo e del contrassegno ed il loro significato;
c) non possano essere confusi o associati con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto, come nome del produttore, marchi privati, ecc.
5. Il marchio e il contrassegno possono altresì essere utilizzati dai concessionari nel materiale promozionale o pubblicitario purché venga rispettato quanto previsto dalla l.r. 25/1999 , dal presente regolamento, dai disciplinari di produzione ed esclusivamente per i prodotti oggetto della concessione.
6. Gli enti pubblici non concessionari possono, per fini istituzionali, utilizzare il marchio collettivo ad uso promozionale solo su specifica autorizzazione dell' ARSIA.
Art. 07
- Registrazione del marchio
1. L'elenco dei prodotti su cui è possibile applicare il marchio collettivo è compreso nelle classi di prodotti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 riportate nella guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero delle attività produttive.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.