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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Capo I
- OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 01
- Oggetto
1. La Regione Toscana, al fine di promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata, disciplina con il presente regolamento le modalità di accesso e di utilizzo del marchio collettivo ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
2. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali ed i prodotti animali non trasformati;
b) i prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a).
3. I prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere costituiti da o contenere ingredienti conformi al regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991 purché sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18. (1)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 1.

Art. 02
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) disciplinari di produzione integrata:i documenti di cui all' articolo 4 della l.r. 25/1999 , costituiti dai principi generali e dalle loro schede tecniche applicative, nei quali sono indicati le tecniche ed i mezzi tecnici ammessi nelle varie fasi del processo produttivo affinché un prodotto possa essere etichettato con il marchio collettivo di cui alla l.r. 25/1999 ;
b) concessionario:qualsiasi persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti di cui all' articolo 3 della l.r. 25/1999 , che ottenga dalla Regione Toscana la concessione dell'uso del marchio collettivo a seguito dell'impegno a rispettare le condizioni previste dalla l.r. 25/1999 , dal presente regolamento e dai disciplinari di produzione;
c) organismo di controllo:soggetto terzo ed indipendente rispondente ai requisiti di cui all' articolo 5 , comma 3 della l.r. 25/1999 che svolge l'attività di controllo sui concessionari;
d) prima dichiarazione di conformità:documento prodotto dall'organismo di controllo al termine della procedura di accettazione di un richiedente la concessione nel quale si dichiara la conformità del richiedente ai requisiti previsti nel presente regolamento e la sua suscettibilità ad applicare correttamente i disciplinari di produzione;
e) dichiarazione di conformità:documento prodotto dall'organismo di controllo relativamente alla conformità di un prodotto ai disciplinari di produzione;
f) autocontrollo:attività di riscontro e documentazione attuata dallo stesso concessionario che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare, sia sulle materie prime e i mezzi tecnici in ingresso, sia durante tutto il processo produttivo, sia sulle fasi successive alla produzione/trasformazione intese in senso stretto, fino alla vendita; sono altresì considerate attività di autocontrollo quelle esercitate dai concessionari costituiti in forme associate sugli associati stessi;
g) controllo:attività di riscontro e documentazione, esercitata dagli organismi di controllo autorizzati nei confronti dei concessionari, che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare ed attuata prima, durante e dopo il processo produttivo;
h) vigilanza:attività di riscontro e documentazione a campione o mirata, esercitata dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA), che consente di confermare l'efficacia e l'uniformità del sistema di autocontrollo e di controllo;
i) azienda:l'intera superficie produttiva aziendale destinata all'agricoltura, detta superficie agricola utilizzata, da identificarsi in appezzamenti, intendendo per appezzamento la superficie omogenea per destinazione produttiva, identificabile con una, più o parte di particella catastale;
j) unità produttiva:l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
k) aziende agricole:le imprese agricole singole o associate, sia concessionarie che fornitrici di prodotti agricoli, che svolgono attività di produzione agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e che, in caso di prima lavorazione, svolgono tale attività prevalentemente sui prodotti provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi condotti in proprio;
l) aziende di trasformazione:le imprese singole o associate nelle quali l'attività prevalente è relativa alla fase del processo produttivo successivo alla raccolta del prodotto agricolo, ovvero la conservazione, la trasformazione di prodotti agricoli, intesa questa come un mutamento della struttura fisica o fisico-chimica o della composizione di un prodotto, nonché la macellazione e il sezionamento per i prodotti di origine animale, il condizionamento e il confezionamento dei prodotti freschi, conservati o trasformati;
m) rintracciabilità:la capacità del concessionario di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo o l'ubicazione di un prodotto mediante identificazioni registrate, in particolare: l'origine di materiali e componenti, la storia dei processi relativi al prodotto, la distribuzione ed ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo acquirente;
n) azione correttiva:ogni azione intrapresa per eliminare le cause di una difformità alla l.r. 25/1999 , al presente regolamento, ai disciplinari di produzione ed agli atti conseguenti;
o) produzioni animali:le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati, inclusi gli insetti, e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra esclusi i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.