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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 09
- Commissione tecnica di valutazione
1. È istituita una commissione tecnica di valutazione costituita da:
a) un dirigente della Regione, competente nella materia ed avente funzioni di coordinatore dei lavori della commissione;
b) un funzionario della Regione, competente nella materia, avente funzioni di segretario;
c) due funzionari nominati dall' ARSIA, competenti nella materia e con funzione di membri;
d) un funzionario nominato dalla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), competente nella materia e con funzione di membro;
e) un funzionario nominato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana competente nella materia e con funzioni di membro.
2. Le riunioni della commissione sono valide quando sono presenti almeno tre membri su sei.
3. La commissione svolge funzioni di supporto tecnico per l'istruttoria relativa alla autorizzazione degli organismi di controllo ed esprime un parere in ordine alle revoche di cui all' articolo 22

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.