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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 08
- Funzioni e compiti della Regione
1. Ai sensi della l.r. 25/1999 , nel rispetto della separazione di competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza, come stabilita dalla normativa regionale vigente, e del presente regolamento, le funzioni e i compiti relativi all'uso del marchio collettivo sono ripartiti fra la Giunta regionale ed il dirigente responsabile della struttura competente.
2. La Giunta regionale, in particolare:
a) tutela e protegge, a norma di legge, il marchio collettivo di cui all' articolo 3 ;
b) approva i principi generali dei disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti predisposti dall' ARSIA;
c) definisce le procedure tecniche occorrenti alla gestione del marchio;
d) presenta al Consiglio regionale, entro il trenta marzo di ogni anno, una relazione consuntiva di tutte le azioni indicate nel presente articolo, nonché di quelle di cui all' articolo 7 della l.r. 25/1999 , intraprese nel corso dell'anno precedente.
3. Il dirigente responsabile della struttura competente, in particolare:
a) autorizza gli organismi di controllo di cui all' articolo 5 , comma 3 della l.r. 25/1999 ;
b) decide, su proposta dell' ARSIA, in ordine alla revoca di cui all' articolo 23 ;
c) istituisce l'elenco degli organismi di controllo autorizzati e lo pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
d) approva le schede tecniche applicative dei disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti predisposti dall' ARSIA.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.