Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R
Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004
Art. 07
- Registrazione del marchio
1. L'elenco dei prodotti su cui è possibile applicare il marchio collettivo è compreso nelle classi di prodotti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 riportate nella guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero delle attività produttive.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.