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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 06
- Modalità di utilizzo
1. Il marchio deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti all' articolo 3.
2. Il marchio collettivo non può essere utilizzato da alcun soggetto se privo della concessione prevista ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento.
3. Il marchio collettivo deve essere utilizzato in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto.
4. Il marchio collettivo e il contrassegno devono essere apposti in modo che siano ben visibile e che:
a) non possano essere confusi con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
b) non possa essere snaturata la caratteristica originaria del logo e del contrassegno ed il loro significato;
c) non possano essere confusi o associati con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto, come nome del produttore, marchi privati, ecc.
5. Il marchio e il contrassegno possono altresì essere utilizzati dai concessionari nel materiale promozionale o pubblicitario purché venga rispettato quanto previsto dalla l.r. 25/1999 , dal presente regolamento, dai disciplinari di produzione ed esclusivamente per i prodotti oggetto della concessione.
6. Gli enti pubblici non concessionari possono, per fini istituzionali, utilizzare il marchio collettivo ad uso promozionale solo su specifica autorizzazione dell' ARSIA.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.