Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R
Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004
Art. 05
- Riduzioni ammissibili
1. La riduzione massima ammessa del marchio collettivo è pari a mm 10,5X14,5 nella versione sovrapposta e a mm 22X9 nella versione affiancata.
2. La riduzione massima ammessa del contrassegno è pari a millimetri 36X88 nella versione verticale e a millimetri 102X36 nella versione orizzontale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.