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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 03
- Descrizione del segno grafico e del logotipo
1. Il marchio collettivo è costituito da un segno grafico e da un logotipo.
2. Il segno grafico è rappresentato da un cerchio contenente la stilizzazione di una farfalla, simbolo di natura pulita e priva di inquinamento, con lo scopo di evocare produzioni agricole realizzate con tecniche di produzione, rispettando l'ambiente e minimizzando l'uso di prodotti chimici di sintesi.
3. Il logotipo è rappresentato da due scritte. La prima è "AGRIQUALITÀ" realizzata con font book antiqua extrabold circondante parzialmente il segno grafico e costituente con esso un corpo unico, indivisibile e dai rapporti determinati. La seconda scritta è "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA" realizzata con font gill sans ultra posizionata sotto o a destra del segno grafico.
4. Il marchio è disponibile nelle seguenti versioni:
a) a colori;
b) in bianco e nero, sfumato;
c) in bianco e nero, tinta piatta.
5. Il marchio collettivo deve essere sempre utilizzato nella versione a colori.
6. Il marchio può essere utilizzato in una delle due versioni in bianco e nero solo in caso di specifiche necessità tecniche.
7. In presenza di particolari esigenze di stampa, come etichette stampate a uno o due colori e che non prevedano il nero, è altresì possibile utilizzare, per la stampa del segno grafico, il colore più scuro presente sullo stampato, oppure sostituire il colore nero del logotipo con il colore più scuro utilizzato sullo stampato.
8. In presenza di particolari tipologie di confezionamento è inoltre possibile non utilizzare la seconda scritta del logotipo "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA".
9. Per usufruire delle possibilità di cui ai commi 5, 6 e 7 occorre che il concessionario comunichi formalmente all' ARSIA le ragioni per le quali è necessaria la deroga almeno quindici giorni prima dell'apposizione del marchio sul prodotto.
10. Il segno grafico a colori è realizzato con sfumatura CMYK degradante dal blu al verde suddivisa in 4 punti corrispondenti alle seguenti percentuali:
1° = 100c + 100m + 0y + 0k;2° = 100c + 0m + 0y + 0k;3° = 40c + 0m + 100y + 0k;4° = 100c + 50m + 100y + 0k.
omissis.
11. La versione in bianco e nero sfumata è realizzata con retinatura del nero nelle seguenti percentuali:
1° = 100k;2° = 42k;3° = 20k;4° = 78k.
omissis.
12. La versione in bianco e nero in tinta piatta è realizzata in 100k.
omissis.
13. Nelle tre versioni descritte, la seconda scritta del logotipo "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA" è realizzata in colore nero 100k.
omissis.
14. Nel caso in cui il marchio collettivo sia utilizzato su fondi neri o scuri, esso deve essere sempre racchiuso in una forma predefinita in negativo bianco come qui sotto riportato.
omissis.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.