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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 22
- Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione
1. L'accertamento delle difformità e delle inadempienze nell'uso del marchio è di competenza dell'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformità di cui all' articolo 21 , comma 1, dispone una richiesta d'azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione della azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
3. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di irregolarità di cui all' articolo 21 , comma 3, dispone la sospensione della concessione accompagnata da una richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa e li comunica all' ARSIA.
4. La sospensione comporta il divieto di uso del marchio su partite o lotti di produzione, o sull'intera produzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
5. La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva ed abbia dato comunicazione dell'accertamento al concessionario ed all' ARSIA. La cessazione della sospensione è ratificata dall' ARSIA nei casi di cui al comma 6.
6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dall' ARSIA. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario può inviare all' ARSIA le proprie osservazioni documentate.
7. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, ratifica o meno la sospensione, comunicando la decisione all'organismo di controllo ed al concessionario entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo.
8. In caso di conferma della sospensione, la ratifica è comunicata al concessionario ed all'organismo di controllo ed il concessionario è sospeso dall'elenco di cui all' articolo 10 , comma 1, lettera c).
9. In caso di mancata conferma la sospensione cessa di efficacia.
10. La sospensione della concessione può altresì essere disposta dall'organismo di controllo in via cautelativa e d'urgenza in caso di accertamento di un'infrazione, in attesa dell'emanazione del provvedimento di revoca.
11. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di un'infrazione di cui all' articolo 21 , comma 4, propone all' ARSIA la revoca della concessione all'uso del marchio e la comunica al concessionario interessato.
12. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 11 il concessionario può inviare le proprie osservazioni documentate all' ARSIA.
13. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario e sentita la commissione di cui all' articolo 9 , dispone o meno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo di controllo la revoca della concessione all'uso del marchio, comunica la decisione al concessionario interessato ed all'organismo di controllo e procede alla eventuale cancellazione del concessionario dall'elenco di cui all' articolo 10 , comma 1, lettera c).
14. La revoca della concessione comporta l'impossibilità di richiedere una nuova concessione prima di cinque anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene revocata la concessione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.