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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 20
- Etichettatura
1. Nell'elenco degli ingredienti di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione, la pubblicità dei prodotti alimentari), da ultimo modificato con il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 e nei documenti di accompagnamento dei prodotti di cui all' articolo 1 comma 2 deve figurare l'indicazione concernente il metodo di produzione integrata. Tale indicazione deve essere riferita chiaramente e esclusivamente agli ingredienti ottenuti con il suddetto metodo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.