Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R
Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004
Art. 20
- Etichettatura
1. Nell'elenco degli ingredienti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione, la pubblicità dei prodotti alimentari), da ultimo modificato con il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 e nei documenti di accompagnamento dei prodotti di cui all' articolo 1 comma 2 deve figurare l'indicazione concernente il metodo di produzione integrata. Tale indicazione deve essere riferita chiaramente e esclusivamente agli ingredienti ottenuti con il suddetto metodo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.