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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 18
- Apposizione del marchio
1. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II, i concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera a), unicamente se:
a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di produzione integrata di riferimento;
c) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell'organismo di controllo, di cui all' articolo 12 , comma 1, lettera d).
2. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II, i concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera b) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

, unicamente se:
a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b) almeno il 95 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
c) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da organismi geneticamente modificati (OGM), sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di OGM;
d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;
e) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell'organismo di controllo, di cui all' articolo 12 , comma 1, lettera d).
2 bis. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II i concessionari possono apporre il marchio nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) unicamente se:
a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b) almeno il 65 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
c) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da OGM;
d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;
e) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d). (4)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

3. Qualora i prodotti di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera b) siano fabbricati o preparati con un ingrediente o una categoria di ingredienti che figura nella loro denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita o è messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazioni grafiche oppure è essenziale per caratterizzare il prodotto e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto, i concessionari possono apporvi il marchio n ell' etichettatura e nella pubblicità, unicamente se:
a) il suddetto ingrediente o categoria di ingredienti copre da solo almeno il 40 per cento del peso del prodotto finito e sia conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
b) tutti gli ingredienti di origine agricola necessari al raggiungimento di almeno il 95 per cento del peso complessivo del prodotto provengono da prodotti conformi ai disciplinari di produzione integrata di riferimento o, in mancanza di questi, sono ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica definito dal regolamento (CE) 834/2007;(3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

c) è rispettato quanto previsto al comma 2, lettere a), c), d), e).
4. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza il 31 dicembre 2010 e salvo il rispetto di quanto previsto al capo II, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera b) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

i concessionari possono apporre il marchio, unicamente se:
a) almeno il 60 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata;
b) tutti gli altri ingredienti (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

di origine agricola necessari al raggiungimento di almeno il 95 per cento del peso complessivo del prodotto finito sono ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica definito dal regolamento (CE) 834/2007 (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R, art. 3.

oppure è garantita la loro tracciabilità;
c) è rispettato quanto previsto dal comma 2, lettere a), c), d), e).

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.