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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 17
- Controllo e vigilanza
1. Gli organismi di controllo esercitano l'attività di controllo sui concessionari al fine di garantire la conformità delle produzioni ai disciplinari di produzione adottati e al presente regolamento. Tale attività di controllo è esercitata secondo le modalità descritte nel regolamento tecnico e nel piano dei controlli approvati dirigente responsabile della struttura competente.
2. L'ARSIA svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale, provvedendo a:
a) valutare l'applicazione del piano di controllo di cui al comma 1, compresi i criteri di campionamento adottati;
b) verificare il mantenimento dei requisiti che hanno portato alla autorizzazione;
c) ispezionare un numero di concessionari tale da garantire il monitoraggio dell'attività di controllo anche avvalendosi delle specifiche competenze ARPAT;
d) eseguire esami analitici a campione su prodotti finali anche avvalendosi dei laboratori ARPAT autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) e accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.