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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 16
- Concessione in uso del marchio
1. I soggetti di cui all' articolo 3 , comma 2 della l.r. 25/1999 , aventi i requisiti di cui all' articolo 13 , per ottenere la concessione in uso del marchio collettivo devono presentare all'ARSIA una domanda di concessione, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale.
2. Nella domanda di concessione si deve in particolare:
a) dichiarare per quali produzioni si intende rispettare i disciplinari di produzione e su quali prodotti si intende apporre il marchio;
b) indicare l'organismo di controllo prescelto fra quelli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo autorizzati.
3. Il concessionario è iscritto nell'elenco dei concessionari tenuto dall' ARSIA.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.