Menù di navigazione

Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 15
- Autorizzazione degli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo, per essere autorizzati, devono presentare domanda alla struttura competente della Giunta regionale, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale stessa.
2. Alla domanda deve essere allegato il regolamento tecnico di funzionamento dell'organismo e il piano dei controlli, comprensivo dei relativi criteri di campionamento e del tariffario.
3. Al termine dell'istruttoria, eseguita con il supporto tecnico della commissione di cui all' articolo 9 , il dirigente responsabile della struttura competente autorizza con proprio atto l'organismo di controllo e provvede alla sua iscrizione in un apposito elenco degli organismi di controllo autorizzati.
4. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo ha una validità quadriennale e può essere riconfermata a seguito di una verifica eseguita con le modalità previste dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.