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Regolamento 2 settembre 2004, n. 47/R

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 9 settembre 2004

Art. 12
- Obblighi degli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo autorizzati devono:
a) effettuare le verifiche iniziali necessarie per la concessione in uso del marchio al soggetto richiedente, predisponendo ed inviando all' ARSIA ed al concessionario la prima dichiarazione di conformità;
b) ispezionare i concessionari, secondo modalità e tempi stabiliti dal piano dei controlli, almeno una volta l'anno per ciascun concessionario, al fine di verificare:
1) il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
2) il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione adottati;
3) l'espletamento e la documentazione delle attività di autocontrollo dei concessionari.
c) eseguire esami analitici, stabiliti dai criteri di campionamento descritti nel piano dei controlli, lungo tutta la filiera produttiva dei prodotti destinati alla identificazione o già identificati con il marchio collettivo;
d) emettere, a seguito dei controlli effettuati ai sensi delle lettere b) e c), il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità dei prodotti al presente regolamento e ai disciplinari di produzione adottati. Copia di tali documenti deve essere rilasciata al concessionario;
e) comunicare tempestivamente alla struttura competente della Giunta regionale eventuali modifiche dei requisiti per il rilascio della autorizzazione;
f) trasmettere all' ARSIA inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei concessionari controllati l'anno precedente corredato da una relazione riguardante l'attività svolta e una relazione specifica sulla tipologia e quantità dei prodotti marchiati;
g) permettere all' ARSIA tutte le verifiche tecniche e documentali presso la sede indicata dall'organismo di controllo anche quando questa è situata al di fuori del territorio regionale;
h) svolgere l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni come previsto dall' articolo 22.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 14 dicembre 2010, n. 60/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.