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Regolamento 3 agosto 2004, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana). (44)

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 13 agosto 2004

Art. 27 ter
Piazzole allestite dall’imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo (88)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 10.

1. Nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, l’allestimento delle piazzole con le dotazioni di cui all’articolo 13, comma 4 della legge per la durata dell’attività di agricampeggio è subordinato al conseguimento di idoneo titolo abilitativo edilizio, sulla base di un progetto complessivo dell’area da adibire ad agricampeggio, da presentare al SUAP. Il progetto indica, nel dettaglio, le piazzole e le relative dotazioni, nonché i mezzi di soggiorno ivi collocati.
2. Per l’allestimento delle piazzole possono essere utilizzati i seguenti mezzi di soggiorno:
a) tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, con una superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri;
b) camper, roulotte, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, anche dotati singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, di superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e per le case mobili di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.
3. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l’uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 2, non devono essere di natura permanente.
4. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 4.

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Note soppresse.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 10.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 11.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 12

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 17.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 18.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 20.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 9.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 10.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 27; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 9 .

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 28. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 29.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 30.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 31.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 32. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 12.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 33.

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Allegato introdotto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 34.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1 .

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 1.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 14.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 15, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 13.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 16.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 4.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Rubrica così modificata con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 14.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 15.

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Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 16.

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Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.