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Regolamento 3 agosto 2004, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana). (44)

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 13 agosto 2004

Capo IV
- Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Sezione I
- REQUISITI IGIENICO- SANITARI PER LA PRODUZIONE, LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE
Art. 17
- Idoneità dei locali per la preparazione e la somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande (20)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 15.

1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 della legge la preparazione e la somministrazione per un numero di posti tavola non superiore a dodici, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti, può essere svolta nella cucina dell’abitazione rispettando i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 22 nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto in camera non superiore a dodici è possibile utilizzare la cucina dell’abitazione, avente i requisiti di cui al comma 1, da parte degli ospiti, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.
2 bis. Per la preparazione della prima colazione che non richieda la lavorazione e la cottura dei cibi è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile, spazio che può essere ricavato nella cucina o nel locale destinato alla somministrazione della prima colazione. (54)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 8.

3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di alimenti, di pasti e di bevande, nonché per le attività di degustazione e di assaggio e per l’organizzazione di eventi promozionali, deve essere disponibile almeno un servizio igienico o in numero superiore in proporzione al numero degli utenti e alla tipologia di attività.
4. Nel caso in cui il locale per la preparazione dei pasti sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.
Art. 18
1. Le aziende agricole che svolgono le attività di cui all’articolo 15 della legge devono dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte.
2. Entro il 31 dicembre 2010 la Giunta regionale adegua, nel rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari le procedure di autocontrollo di cui alla delibera della Giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 136 (Linee guida per la gestione delle procedure di autocontrollo nelle aziende agricole che svolgono attività di preparazione e somministrazione pasti, alimenti e bevande, destinati alla consumazione sul posto in ambito agrituristico, in applicazione della disciplina igienico-sanitaria, di cui al D.Lgs. 155/97).
Art. 19
- Requisiti dei locali per la somministrazione (22)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 17.

Abrogato.
Art. 20
- Requisiti dei locali per la preparazione dei pasti (23)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 18.

Abrogato.
Art. 21
Requisiti dei locali per la preparazione e somministrazione di pasti nel corso degli eventi di cui all' articolo 16 della l.r 30/2003 (24)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 19.

Abrogato.
Art. 22
- Requisiti dei locali per la preparazione dei prodotti aziendali (25)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 20.

Abrogato.
Art. 22 bis
1. L’attività di somministrazione pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi ed eventi promozionali, è svolta in azienda tramite l’utilizzo di locali e/o di spazi aperti aziendali.
2. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto previsto al comma 1, l’attività di somministrazione può essere svolta anche tramite il servizio di asporto e consegna a domicilio.
Sezione II
- REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MACELLAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDA E PER LA LAVORAZIONE, IL SEZIONAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI (70)

Rubrica così modificata con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 8.

Art. 23
- Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta (26)

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 9.

1. Fatto salvo il caso in cui l’azienda sia dotata di strutture di macellazione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le specie e le quantità di animali allevati in azienda la cui macellazione è consentita ai fini della fornitura diretta al consumatore finale e allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 15 della legge, nonché le modalità da attuare per la macellazione, sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagoformi macellati nell’azienda agricola ai sensi dell’articolo 10, punto 2, lettera A) del d.p.g.r. 1 agosto 2006, n. 40/R ).
2. E’ consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina e ovicaprina con il limite massimo di tre unità di grosso bestiame (UGB) l’anno, secondo le modalità per la visita sanitaria stabilite dalle apposite linee guida regionali per la macellazione per il consumo privato delle carni, da definire in conformità agli indirizzi ministeriali in materia di attuazione della normativa europea e con l’applicazione dei relativi diritti sanitari di cui al tariffario regionale.
3. E’ consentita, nel rispetto di quanto previsto al comma 4, la macellazione nella cucina dell’azienda o in altro locale o spazio a disposizione dell'azienda, di un numero di capi di pollame e lagomorfi allevati in azienda non superiore a cinquecento capi/anno per tipologia.
4. Per la macellazione di cui al comma 3 devono essere adottate tutte le misure di corretta prassi igienica atte a prevenire eventuali contaminazioni e devono essere adottate le procedure di autocontrollo per garantire che la macellazione sia effettuata in tempi diversi rispetto alle altre attività svolte nello stesso locale o spazio e che il locale o lo spazio e le attrezzature utilizzate siano lavate e disinfettate al termine delle operazioni di macellazione e prima del loro riutilizzo.
5. Nel caso in cui il locale per la macellazione sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione o di altro locale a disposizione dell’azienda, è consentito utilizzare i locali dell'abitazione o di altri locali a disposizione quali spogliatoi e servizi igienici, a condizione che tale utilizzo avvenga in momenti diversi da quelli a disposizione degli ospiti, seguendo un’apposita procedura di autocontrollo.
Art. 24
- Quantità di animali e modalità di macellazione (27)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

Abrogato.
Art. 25
1. La lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando il locale per la preparazione di pasti, di alimenti e di bevande o altro locale abilitato ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Nel locale di cui al comma 1 per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni occorre alternare i giorni delle lavorazioni con riferimento alle carni di:
a) ungulati domestici quali bovini, suini, ovini, caprini e solipedi, o selvatici allevati, provenienti da stabilimenti di macellazione riconosciuti CE per ungulati;
b) ungulati selvatici cacciati e selvaggina cacciata provenienti da stabilimenti riconosciuti CE o da locali di lavorazione selvaggina registrati ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 17 del 11 gennaio 2010 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore);
c) pollame e lagomorfi macellati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 23, commi 3 e 4 o provenienti da strutture registrate o riconosciute.
3. Nel caso in cui per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni sia utilizzata la cucina, tali attività devono essere svolte in tempi diversi dalla preparazione di pasti, di alimenti e di bevande. La cella frigo per la frollatura della carne, per la conservazione e la stagionatura dei prodotti può essere collocata all’interno del locale.
4. Nel caso in cui il locale per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione o di altro locale a disposizione dell’azienda, è consentito utilizzare i locali dell'abitazione o di altri locali a disposizione quali spogliatoi e servizi igienici, a condizione che tale utilizzo avvenga in momenti diversi da quelli a disposizione degli ospiti, seguendo un’apposita procedura di autocontrollo.
Sezione III
- REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA PER L'OSPITALITA'
Art. 26
- Requisiti delle camere e delle unità abitative
1. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell' articolo 19 comma 2 della legge, è ammesso derogare alla normativa vigente consentendo:
a) un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernotto degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l'utilizzo obbligatorio di appositi arredi può consentire di riportare l'altezza minima a 2 metri.
b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri.
1 bis. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 della legge non sono consentite ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di monolocali, come definiti dagli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune di riferimento, da destinare ad uso agrituristico. E’ comunque consentito l’uso di monolocali già esistenti in immobili che non necessitano di ristrutturazioni. (86)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 7.

2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell' articolo 19 , comma 2 della legge, per la superficie illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Nel caso in cui vi sia una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri, il rapporto può essere ridotto ad 1/20 purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.
3. Per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, possono essere consentite ulteriori deroghe a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi, e una adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
4. Le deroghe concesse ai sensi del presente articolo sono valide solo per l'uso dei locali a fini agrituristici.
5. Salvo quanto indicato all'articolo 26 bis, (29)

Parole inserite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

la ricettività delle camere ad uso agrituristico è determinata come segue:
a) un posto letto ogni 9 metri quadrati;
c) ulteriori posti letto sono autorizzati con un incremento di 5 metri quadrati per ogni letto.
6. E' consentita la sistemazione di un letto supplementare aggiuntivo per bambini di età non superiore a dodici anni, su richiesta del cliente, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto indicati nella DIA, come previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge. (30)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

7. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è, in tutti i casi, arrotondata all'unità.
7 bis. Le camere non poste in alloggi agrituristici indipendenti devono essere dotate di servizi igienici nella misura minima di uno ogni quattro persone, calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati e senza tenere conto delle frazioni. Per le unità abitative indipendenti è sufficiente un servizio igienico in ogni unità. (31)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

7 ter. E’ consentita nelle camere la sistemazione di cucine monoblocco senza uso di fiamma libera, nel rispetto delle norme di sicurezza. (86)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 7.

Art. 26 bis
- Utilizzo di camere con particolari requisiti strutturali (32)

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 25.

1. Il soggiorno e il pernottamento di giovani fino a venticinque anni di età e dei loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo-lavoro giovanile è consentito anche nelle camere aventi i seguenti requisiti strutturali minimi:
a) igienico strutturali di cui all’articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4;
b) superficie minima delle camere di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
c) a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto;
d) un servizio wc ogni dieci posti letto, un bagno o doccia ogni dodici posti letto, un lavabo ogni quattro posti letto, senza tenere conto delle frazioni e calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno, se presenti, devono essere dimensionati nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati ogni posto letto, con un minimo di 8 metri quadrati. Tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
Art. 27
1. Per il calcolo delle superfici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge si tiene conto della superficie totale aziendale (SAT) indicata nella relazione agrituristica.
2. Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. La superficie delle singole piazzole deve avere una superficie minima di 60 metri quadrati e almeno due piazzole devono essere realizzate con percorsi idonei al superamento delle barriere architettoniche. Le piazzole in terreni in pendenza possono essere realizzate con strutture di legno o altro materiale idoneo o con movimenti di terra dove consentito, per realizzare i piani orizzontali in sicurezza con esclusione opere murarie.
3. Per l’ospitalità in spazi aperti devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:
a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni sei persone, senza tenere conto delle frazioni;
b) un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni.
4. Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.
5. I servizi igienici e sanitari, le docce e la lavanderia devono essere realizzati nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche e non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. Le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto.
6. In prossimità delle piazzole devono essere presenti:
a) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile, se non già presenti nei mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore;
b) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
c) impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dell'area;
d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;
e) in caso di ospitalità di caravan e autocaravan, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici.
Art. 27 bis
1. Per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a camper, denominata agrisosta camper, oltre a quanto indicato nell’articolo 27, comma 1 devono essere previsti i seguenti requisiti:
a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;
b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
c) illuminazione dell’area;
d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
e) dispositivi di prevenzione incendi.
2. La sosta camper a titolo gratuito presso un’azienda agricola per un massimo di ventiquattro ore è soggetta solamente ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) ed e) e non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6 bis, 7 e 9.
Art. 27 ter
Piazzole allestite dall’imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo (88)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 10.

1. Nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, l’allestimento delle piazzole con le dotazioni di cui all’articolo 13, comma 4 della legge per la durata dell’attività di agricampeggio è subordinato al conseguimento di idoneo titolo abilitativo edilizio, sulla base di un progetto complessivo dell’area da adibire ad agricampeggio, da presentare al SUAP. Il progetto indica, nel dettaglio, le piazzole e le relative dotazioni, nonché i mezzi di soggiorno ivi collocati.
2. Per l’allestimento delle piazzole possono essere utilizzati i seguenti mezzi di soggiorno:
a) tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, con una superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri;
b) camper, roulotte, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, anche dotati singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, di superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e per le case mobili di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.
3. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l’uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 2, non devono essere di natura permanente.
4. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 28
- Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge (37)

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 28. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 10.

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale se non diversamente specificato dalla normativa vigente è garantito almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti, senza tener conto delle frazioni e, all’interno degli edifici aziendali, è individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche da destinare all’accoglienza degli ospiti.
Sezione IV
- DISPOSIZIONI PER LA CONDUZIONE DELLE PISCINE
Art. 29
1. La conduzione e il controllo delle piscine è esercitata nel rispetto della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine a uso natatorio) e del relativo regolamento di attuazione.
2. Il responsabile dell’igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell’azienda agricola o altri soggetti da lui formalmente incaricati.
Art. 30
Abrogato.
Art. 30 bis
1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica sono utilizzati i locali, gli spazi aperti e i beni strumentali dell'azienda agricola posti all’interno del fondo aziendale e sono rispettati i requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata ai sensi dell’articolo 18, comma 7 della legge.
2. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica:
a) è garantito almeno un servizio igienico conforme al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche); (89)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 11.

b) sono individuati gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività e ne è vietato l'accesso al pubblico con adeguata segnalazione;
c) se la tipologia di percorso formativo lo richiede, è assicurata la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative, da adibire anche a eventuale sala ristoro;
d) se il percorso formativo prevede la presenza di animali, questo è effettuato in sicurezza, sotto la sorveglianza degli adulti e nel rispetto delle norme di igiene veterinaria.
3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle fattorie didattiche sono rispettati i requisiti di cui alla legge e al presente regolamento.
Art. 30 ter
1. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione e una strutturazione aziendale adeguate in funzione del numero dei partecipanti alle attività e degli operatori presenti in azienda.
2. Sono concordati con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativo/didattici e il programma delle attività, da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l’eventuale disponibilità per il pernottamento e la preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo.
3. Prima della visita è concordato con gli insegnanti e/o accompagnatori un adeguato rapporto operatori/utenti, tale da garantire la sicurezza e il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi prefissati.
Art. 30 quater
- Limiti e modalità di utilizzo del logo identificativo (58)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 14.

1. Un cartello con il logo regionale identificativo delle fattorie didattiche è esposto, in modo visibile, all’interno dell’azienda.
1 bis. Le procedure per l’uso del logo regionale identificativo delle fattorie didattiche sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale. (73)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 12.

Art. 30 quinquies
1. La modulistica per la presentazione della SCIA di cui all’articolo 22 bis della legge contiene quanto indicato nell’allegato C al presente regolamento.
2. Dopo la presentazione della SCIA l’azienda presenta domanda di inserimento nell’elenco regionale delle fattorie didattiche mediante il sistema informativo di ARTEA.
3. Con atto della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, nonché i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco. L’elenco è tenuto da ARTEA.
Art. 30 sexies
1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6 della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, definisce apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale che i comuni e le competenti strutture della Giunta regionale (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 14.

devono effettuare sull’osservanza della legge.
2. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, le Aziende unità sanitarie locali (Aziende USL) possono predisporre specifici piani mirati per la vigilanza e il controllo degli aspetti strutturali e igienico sanitari stabiliti dalla disciplina regionale per le attività agrituristiche in raccordo e coordinamento con i comuni.
Art. 31
- Abrogazioni
1. Il regolamento 6 novembre 2000, n. 7 (Regolamento di attuazione dell' articolo 16 della l.r.17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attività agrituristiche". Criteri generali e procedure per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche) è abrogato.
Art. 32
- Norme transitorie per la classificazione
1. Le strutture agrituristiche che hanno ottenuto la classificazione sulla base del regolamento regionale n. 7/2000 devono presentare richiesta di nuova classificazione entro il 31 dicembre 2006. (2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R, art. 2.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 10.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 11.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 12

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 17.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 18.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 20.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 9.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 10.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 27; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 9 .

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 28. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 29.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 30.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 31.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 32. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 12.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 33.

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Allegato introdotto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 34.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1 .

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 1.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 14.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 15, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 13.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 16.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 4.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Rubrica così modificata con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 14.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 15.

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Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.