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Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004

Capo II
- Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale (4)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 3.

Art. 2
- Procedimento per l’autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale (5)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 4.

1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti gli interventi da realizzare sulle strade regionali non previsti negli atti di programmazione della Regione, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria plano-altimetrica della carreggiata.
2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi trasmettono tali progetti alle province territorialmente interessate o alla Città Metropolitana.
3. Le province o la Città Metropolitana, dopo un esame preliminare, trasmettono i progetti alla struttura regionale competente, unitamente al loro parere.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la Regione trasmette il proprio parere alle province o alla Città metropolitana che autorizzano l’intervento, se il parere della Regione è favorevole.
5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche agli interventi che beneficiano di contributi regionali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 6.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 7.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 14.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 18.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 21.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 22.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.