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Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004

Art. 22
- Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali
1. Qualora, ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998 , entro sei mesi dall'inizio del procedimento o dalla esplicita opposizione dell'ente che riceve la richiesta, non si raggiunga l'intesa fra provincia e la Città metropolitana (24)

Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 20.

e comune, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. I sei mesi decorrono dalla data d'invio della domanda finalizzata ai procedimenti di cui all' articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998 .
2. L'ente interessato, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento regionale conclusivo, trasmette alla Regione specifica istanza contenente:
a) provvedimento che esprima il proprio consenso sul procedimento, lo approvi per quanto di competenza e richieda l'emanazione del decreto regionale;
b) relazione inerente le mutate condizioni della strada in relazione alle quali si chiede il cambio di classifica amministrativa;
c) la documentazione tecnica relativa alla strada di cui all' articolo 19 ;
d) copia di ogni atto in possesso all'ente promotore relativo al cambio di classifica, nonché le eventuali motivazioni di opposizione di altri enti interessati.
3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro tre mesi dal termine di cui al comma 1, fa decadere il procedimento in capo alla Regione, fermo restando la possibilità di riattivarlo da parte dell'ente interessato.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 6.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 7.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 14.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 18.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 21.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 22.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.