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Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004

Art. 18
- Norme generali
1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera h) della l.r. 88/1998 , all'esercizio della funzione di classificazione, declassificazione, e dismissione delle strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal fine dettate, oltre che dalla l.r. 88/1998 , dal Sito esternod.lgs. 285/1992 e dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
2. Il decreto dirigenziale di classificazione, declassificazione o dismissione delle strade regionali e provinciali, è adottato sentita la provincia interessata e la Città metropolitana (21)

Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 17.

che trasmette alla Regione apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
a) il provvedimento dell'ente locale che propone alla Regione di procedere all'emissione del decreto regionale;
b) la documentazione tecnica relativa alla strada;
c) la rappresentazione cartografica della strada in scala opportuna;
d) una relazione tecnica contenente le motivazioni.
3. La Regione provvede all'emanazione del decreto di classificazione, declassificazione e dismissione ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R, art. 2.

dall'acquisizione completa della documentazione di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 6.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 7.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 14.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 22.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.