Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 14
- Modifiche di contratti di appalto (14)
1. Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell’intervento, le province e la Città metropolitana:
a) nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente;
b) nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l’autorizzazione alla Regione.
2. A seguito dell’approvazione della modifica del contratto d’appalto le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di approvazione, con i relativi allegati tecnici, amministrativi ed economici e l’eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.