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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Capo IV
- Fattispecie specifiche
Art. 59
- Esclusione del progetto di bonifica
1. Non si fa luogo alla redazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, qualora i risultati del piano di investigazione iniziale, o del piano di investigazione di dettaglio, disciplinati rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50, comma 2, dimostrino il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) che il suolo, il sottosuolo, nonché le acque sotterranee dell'area in esame, non risultano contaminati, in quanto la concentrazione delle sostanze indice di inquinamento non supera i limiti definiti, per ogni possibile destinazione d'uso, dal d.m. ambiente 471/1999, e dalle altre norme vigenti in materia;
b) che il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, rientrano nei limiti definiti per la destinazione d'uso specifica.
2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la provincia rilascia certificazione finale liberatoria sul sito. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, al comune o alla provincia competente, la relazione descrittiva dell'attività di investigazione, prevista dall'articolo 49, comma 1, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dell'articolo 48, elaborati con le modalità previste dall'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999.
3. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto a presentare i risultati delle indagini, al comune o alla provincia competente, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dal comma 2. In tal caso, qualora i risultati presentati siano tali da evidenziare la non necessità di bonifica limitatamente ad una specifica destinazione d'uso, la provincia rilascia la certificazione relativa alla destinazione d'uso consentita, indicando, ove occorra, gli eventuali vincoli e le opportune prescrizioni.
Art. 60
- Interventi ad iniziativa degli interessati
1. Il proprietario di un sito, o altro soggetto, che, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8 del d.m. ambiente 471/1999, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17, comma 13 bis del d. lgs. 22/1997 , nel rispetto della l.r. 25/1998 ed in conformità con le disposizioni del presente regolamento, può procedere in tal senso, adottando gli adempimenti prescritti dal dell'articolo 9, comma 1, dello stesso d.m. ambiente 471/1999.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 64, qualora il soggetto responsabile abbia provveduto all'adempimento di cui all'articolo 9, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, entro il termine dallo stesso prescritto, prorogato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 1 del decreto legge 16 giugno 2000, n. 160 (Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), convertito con modificazioni nella Sito esternolegge 28 luglio 2000 n. 224 , la decorrenza dell'obbligo di bonifica è definita dal piano provinciale di cui al dell' articolo 11, comma 2, della l.r. 25/1998 , sulla base della pericolosità del sito, determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine.
3. Il comune o la provincia competente, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, del d.m. ambiente 471/1999, verifica, entro trenta giorni, l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati, fissando, ove occorra, prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento, ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente.
Art. 61
- Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali
1. I progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali possono essere realizzati anche con riferimento ai processi di depurazione a lungo termine della falda idrica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del d.m. ambiente 471/1999, in conformità con quanto disposto altresì dall'articolo 20 , commi 11 e 12, della l.r. 25/1998 . In tal caso, la provincia competente rilascia il certificato di cui all'articolo 57, a conclusione degli interventi relativi alle singole fasi o lotti areali.
2. Nei casi di cui al comma 1, la provincia vigila sulla complessiva attuazione dell'intervento di bonifica, ed in particolare sul rispetto dei tempi previsti nell'autorizzazione per la presentazione del progetto relativo alla fase successiva. In caso di inadempimento dei soggetti responsabili, la provincia informa il comune competente, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti ad esso attribuiti ai sensi del dell' Sito esternoarticolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997 .
Art. 62
- Siti oggetto di passate attività minero-metallurgiche
1. Per i progetti di bonifica da realizzarsi nei siti oggetto di attività minero-metallurgiche cessate, in considerazione delle conoscenze acquisite nell'ambito delle attività di bonifica e messa in sicurezza maturate nell'ambito della regione Toscana, ed in ragione della specificità geomineraria e geochimica di alcuni territori, quali l'area delle Colline Metallifere e quella del Monte Amiata, i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti sono in ogni caso riferiti al "fondo naturale", come stabilito dall'articolo 4, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, determinato in base alle procedure previste dall'allegato 2 allo stesso decreto.
2. Per i progetti di cui al comma 1, si osservano inoltre le disposizioni previste dal piano regionale, e, specificamente, dal capitolo 5.4 della del. c.r. 384/1999. Tali progetti, con riferimento sia all'analisi di rischio prevista dall'articolo 5, comma 1, del d.m. ambiente 471/1999, che ai limiti riferiti al fondo naturale, possono fare riferimento a specifici studi, validati dagli enti pubblici competenti.
Art. 63
- Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento.
1. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi dell' articolo 9, comma 3, della l.r. 25/1998 , in base al disposto di cui al punto 4.6 del piano regionale, sono tenuti ad effettuare le verifiche atte a comprovare le condizioni di integrità ambientale dei siti in questione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, ed unitamente ad esso, un apposito piano di investigazione, redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 48 del presente regolamento, atto ad accertare che l'area interessata non sia compresa nell'ambito di applicazione dell' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 22/1997 .

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.