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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Capo III
- Controlli e vigilanza
Art. 56
- Svolgimento dei controlli
1. Le Province effettuano i controlli previsti dal presente regolamento, avvalendosi dell' ARPAT, secondo quanto disposto dall' articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998 . Sono fatti salvi i controlli sanitari di competenza della azienda ASL territorialmente interessata.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, comma 4, del d.m. ambiente 471/1999, i controlli di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della verifica sia dell'attività di investigazione che dei risultati dell'intervento di bonifica, e della messa in sicurezza permanente, devono riguardare tutte le matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento, secondo quanto disposto dal punto III.3) dell'allegato 4 allo stesso d.m. ambiente 471/1999.
3. I controlli di cui al presente articolo interessano sia le modalità di effettuazione dell'intero processo di indagine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nella fase di investigazione devono essere garantiti controlli in una percentuale commisurata alla complessità dell'intervento, non inferiore, in ogni caso, al dieci per cento dei campioni previsti nel piano di caratterizzazione.
4. Per gli interventi disciplinati dagli articoli 5 e 6 del d.m. ambiente 471/1999, la provincia competente assicura, ai sensi del dell'articolo 12, comma 4, dello stesso decreto, l'effettuazione di controlli e verifiche periodiche, con cadenza almeno biennale, sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate, e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista , e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenendo conto inoltre delle conoscenze tecniche e scientifiche intervenute in seguito all'effettuazione degli interventi.
5. A seguito dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di bonifica, l' ARPAT redige apposita relazione conclusiva, anche per gli effetti di cui all'articolo 57, comma 2.
Art. 57
- Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente
1. Su richiesta del soggetto responsabile, corredata della relazione finale di cui all'articolo 43, comma 3, e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo ai lavori, alla stessa allegato, la provincia competente rilascia l'apposita certificazione di avvenuta bonifica prevista dall' Sito esternoarticolo 17, comma 8, del d.lgs. 22/1997 , e dall'articolo 12 del d.m. ambiente 471/1999, che attesta l'avvenuto completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al presente articolo, la provincia si avvale di tutti i dati in suo possesso, ivi compresa la stessa documentazione prodotta dal soggetto responsabile ai sensi del comma 1. Si avvale inoltre, in ogni caso, dell'apposita relazione conclusiva che l' ARPAT è tenuta a redigere ai sensi dell'articolo 56, comma 5.
3. Per gli interventi di messa in sicurezza permanente, la certificazione disciplinata dal presente articolo non può essere rilasciata se non siano decorsi cinque anni dal primo controllo, da effettuarsi, in ogni caso, non oltre 8 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 43, comma 3. Sulla base di tale comunicazione, la provincia competente prende atto della conclusione di lavori e, qualora si fosse evidenziata, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la necessità di prevedere eventuali monitoraggi aggiuntivi sulle misure di sicurezza adottate, detta le relative prescrizioni.
4. La provincia competente può in ogni caso procedere, contestualmente al rilascio della certificazione di cui al presente articolo, a dettare specifiche prescrizioni inerenti:
a) le modalità di monitoraggio e di controllo ambientale da effettuarsi nel tempo;
b) il programma di manutenzione, e le scadenze periodiche per le verifiche sull'integrità ed adeguatezza complessiva dell'intervento realizzato.
5. Le prescrizioni provinciali di cui al comma 4, qualora il monitoraggio ed i controlli ambientali presuppongano determinazioni di tipo analitico, devono altresì specificare:
a) le matrici da sottoporre al monitoraggio;
b) i parametri da determinare, nonché la frequenza ed i punti di monitoraggio;
c) le metodiche di analisi;
d) le modalità, il formato, e la frequenza di restituzione dei dati.
Art. 58
- Garanzie finanziarie
1. Il soggetto responsabile è tenuto a prestare, al comune o alla provincia competente all'approvazione del progetto di bonifica, apposito atto di fideiussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'attivazione e della corretta esecuzione del progetto stesso. L'importo della fideiussione è determinato in misura pari all'importo del progetto di bonifica o di messa in sicurezza, ivi compresi gli eventuali oneri di monitoraggio.
2. La garanzia di cui al comma 1 è dovuta fino al rilascio della certificazione provinciale disciplinata dall'articolo 57, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, costituisce titolo per lo svincolo della stessa.
3. La Provincia competente, contestualmente al rilascio della certificazione di cui all'articolo 57, richiede, per gli interventi di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 del d.m. ambiente 471/1999, una specifica fideiussione, da rilasciarsi in favore dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto di bonifica, a garanzia degli oneri conseguenti alle manutenzioni ed ai controlli successivi. Tale fideiussione è svincolata esclusivamente dalla stessa amministrazione a favore della quale sia stata prestata la relativa garanzia, previa certificazione liberatoria, rilasciata, in esito all'effettuazione dei controlli di cui al all'articolo 12, comma 4, del d.m. ambiente 471/1999, nelle forme e con le modalità a tal fine previste nella certificazione di cui all'articolo 57 del presente regolamento.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.