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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Capo II
- Procedure
Art. 42
- Progettazione
1. I progetti di bonifica sono redatti secondo l'articolazione in tre livelli di approfondimento, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del d.m. ambiente 471/1999, che prevede specificamente
a) il piano della caratterizzazione;
b) il progetto preliminare;
c) il progetto definitivo.
2. I progetti di bonifica devono essere redatti e sottoscritti, in conformità con i principi dell'ordinamento giuridico-professionale, da professionisti abilitati ai sensi di legge, ed in possesso delle specifiche competenze relative alle materie: chimiche, ingegneristiche, e geologiche. Qualora comprendano interventi di biorisanamento, di ripristino ambientale, e di ripristino paesaggistico dell'area, ovvero interventi di natura agronomica o selviculturale, devono essere sottoscritti anche da professionisti abilitati nelle relative materie, quali: biologia, agronomia, scienze forestali, architettura, e simili.
3. I professionisti incaricati della redazione del progetto ai sensi del comma 2 garantiscono ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento di ogni indagine, senza eccezione alcuna, atta ad evidenziare la presenza di possibili contaminazioni ambientali, ed il verificarsi di situazioni di rischio dovute alla presenza di rifiuti e di sostanze pericolose.
Art. 43
- Esecuzione dei lavori
1. Il soggetto obbligato ad effettuare la bonifica è tenuto a nominare un tecnico, abilitato ai sensi di legge, quale "responsabile del progetto di bonifica", con funzioni di coordinamento delle attività, di raccordo con le Amministrazioni e gli organi pubblici di controllo, nonché di garanzia della qualità complessiva dell'intervento. Esso è altresì tenuto a comunicare, a tutte le Amministrazioni interessate, il nome del tecnico responsabile, nonché la data d'inizio dei lavori, con preavviso di almeno dieci giorni.
2. Il "responsabile del progetto di bonifica", nominato ai sensi del comma 1, può essere individuato anche tra i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, o del collaudo in corso d'opera.
3. Il "responsabile del progetto di bonifica" è tenuto a documentare, con relazioni periodiche, l'andamento dei lavori, ed a comunicare all'Amministrazione competente, la data di ultimazione degli stessi; è inoltre tenuto a redigere una relazione finale, nella quale devono essere riportati i risultati complessivamente conseguiti. A tale relazione deve essere allegato il certificato di collaudo, o, qualora previsto dalle norme vigenti, quello di regolare esecuzione dei lavori.
Art. 44
- Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza
1. I comuni o, qualora l'area interessata comprenda il territorio di due o più comuni, la provincia competente, in base alle funzioni rispettivamente ad essi attribuite dall' Sito esternoarticolo 17, Sito esternocomma 2, del d.lgs. 22/1997 , e dall' articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 25/1998 , provvedono, avvalendosi dell' ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione di quanto disposto dallo stesso Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997 , e di quanto specificamente previsto dal piano regionale.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all' Sito esternoarticolo 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997 , e all'articolo 7, commi 1 e 2, del d.m. ambiente 471/1999, il comune o la provincia competente, qualora, sulla base delle verifiche e dei controlli tecnici effettuati dall' ARPAT e, per i relativi profili sanitari, dall'ASL territorialmente interessata, risulti accertata l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati dal soggetto responsabile, rilascia, entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il pericolo di inquinamento, apposita attestazione di non necessità della bonifica, provvedendo a darne la relativa comunicazione all'interessato.
3. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza, l' ARPAT e l'ASL, qualora ne ravvisino la necessità ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 7 del d.m. ambiente 471/1999, forniscono al comune gli elementi tecnici per la richiesta, al soggetto responsabile:
a) della documentazione ulteriore rispetto a quella da questi predisposta ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7;
b) dell'effettuazione di ulteriori adempimenti tecnici, atti a comprovare inequivocabilmente l'avvenuta, e completa, rimozione della fonte inquinante, e di quanto dalla stessa contaminato, e la conseguente eliminazione di qualunque rischio sanitario ed ambientale.
Art. 45
- Piano della caratterizzazione. Contenuti
1. Il piano della caratterizzazione deve essere redatto dal soggetto responsabile, secondo quanto disposto dal presente regolamento, ed altresì nel rispetto delle linee guida dettate dall'allegato 4 del d.m. ambiente 471/1999. Tali linee guida costituiscono una traccia fondamentale, da adeguare alla specifica complessità della situazione oggetto dell'intervento, anche con riferimento agli elaborati di progetto di cui allo stesso allegato 4.
2. Il piano di cui al comma 1 è articolato in sezioni, in base all'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999. Esso deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d'intervento ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali, e regionali, vigenti, ed in conformità con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per un'analisi dettagliata del sito e delle potenziali contaminazioni, i soggetti tenuti all'intervento, presentano preliminarmente, al comune o alla provincia competente, il piano di cui al presente articolo, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 46.
Art. 46
- Presentazione del piano
1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui all'articolo 45 al comune territorialmente competente, in triplice copia; ulteriore copia del progetto è trasmessa, a cura dello stesso soggetto responsabile, alla provincia territorialmente competente, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 20 della l.r. 25/1998 , ed anche per gli effetti di cui all'articolo 12 del d.m. ambiente 471/1999.
2. Ai sensi dell' articolo 20, comma 7, della l.r. 25/1998 , qualora il progetto di intervento riguardi la bonifica di aree comprese nel territorio di più comuni, il piano di caratterizzazione è presentato, in triplice copia, alla provincia competente.
3. Se i comuni interessati appartengano a province diverse, il piano è presentato, con le modalità di cui al comma 2, alle province rispettivamente competenti, che lo approvano d'intesa, secondo quanto previsto dall' articolo 20, comma 9, della l.r. 25/1998 .
Art. 47
- Approvazione del progetto. Termini ed altri adempimenti
1. Il comune o la provincia competente all'approvazione del piano della caratterizzazione, trasmette tempestivamente copia di esso alla struttura dell' ARPAT territorialmente interessata. Ulteriore copia del piano, a cura dell'amministrazione competente, è resa disponibile, per l'accesso, a tutti gli altri Enti ed organismi interessati al procedimento di approvazione.
2. Il comune o la provincia competente ai sensi dell'articolo 46, procede all'approvazione del piano, e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile è obbligato a presentare la successiva articolazione progettuale ai sensi dell'articolo 42, comma 1, tenendo conto, a tal fine, dei termini massimi prescritti dall'articolo 10, commi 2 e 3, del d.m. ambiente 471/1999.
3. Copia dell'atto autorizzativo di cui al presente articolo è trasmessa, a cura del comune o della provincia competente, al soggetto responsabile, nonché agli organi di controllo ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento.
Art 48
- Attuazione del piano d'investigazione
1. Il soggetto responsabile, a seguito dell'approvazione del piano di cui all'articolo 47, è tenuto all'effettuazione delle indagini previste dal piano di investigazione, che costituisce parte integrante del piano della caratterizzazione, nel rispetto dei termini e con le modalità dettate a tal fine dal provvedimento di approvazione, nonché con le integrazioni e prescrizioni disposte nello stesso provvedimento, ed in conformità con le indicazioni contenute negli allegati 1 e 2 al d.m. ambiente 471/1999.
2. Il soggetto responsabile è tenuto inoltre a comunicare, con preavviso non inferiore a dieci giorni, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini di cui al presente articolo, alla competente struttura dell' ARPAT, perché possa prendervi parte mediante proprio delegato, che procede all'acquisizione di appositi controcampioni di verifica.
Art. 49
- Progetto preliminare
1. Il soggetto responsabile, qualora, dall'effettuazione delle indagini di cui all'articolo 48, comma 1, risulti confermata la contaminazione del sito, è obbligato a presentare, nei termini a tal fine prescritti dall'articolo 47, comma 2, il progetto preliminare degli interventi di bonifica, secondo i contenuti previsti dall'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999, e sulla base delle linee guida ivi dettate. Al progetto preliminare deve essere allegata l'apposita relazione descrittiva dell'attività di investigazione, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dello stesso articolo 48, elaborati con le modalità previste dall'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999.
2. Il progetto di cui al comma 1 è proposto, dal soggetto responsabile, al comune o alla provincia competente ai sensi dell'articolo 46, nelle stesse forme e con le modalità ivi dettate.
Art. 50
- Approvazione del progetto
1. Il comune o la provincia competente procede all'approvazione del progetto preliminare, nelle forme e con le modalità previste, per il piano della caratterizzazione, dall'articolo 47, e trasmette copia del provvedimento autorizzativo al soggetto responsabile, ed agli altri soggetti di cui allo stesso articolo 47, comma 3.
2. Il comune o la provincia competente all'approvazione del progetto preliminare fissa il termine entro il quale il soggetto responsabile è tenuto a presentare il progetto definitivo di cui all'articolo 51, prescrivendo, qualora ne ravvisi la necessità, le ulteriori investigazioni di dettaglio, da effettuarsi nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 48.
Art. 51
- Progetto definitivo
1. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare al comune o alla provincia competente ai sensi dell'articolo 46, nelle forme e con le modalità ivi previste, il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto preliminare, entro il termine prescritto a tal fine, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dal Comune o dalla provincia competente. Tale termine non può, in ogni caso, superare quello previsto dall'articolo 10, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999.
Art. 52
- Approvazione del progetto definitivo
1. Il comune o la provincia competente provvede all'approvazione del progetto definitivo, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso ai sensi dell'articolo 51, autorizzando, contestualmente, in conformità con quanto disposto dall'articolo 10, comma 9, del d.m. ambiente 471/1999, gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso, e dettando i termini per l'esecuzione dei lavori, e le ulteriori prescrizioni eventualmente necessarie.
2. Il comune o la provincia competente definisce inoltre, ai sensi dell' articolo 20, comma 5, della l.r. 25/1998 , l'entità delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 58, ed i termini per la relativa prestazione da parte del soggetto obbligato, che comunque deve precedere l'inizio dell'esecuzione dei lavori autorizzati, ed alla quale è, in ogni caso, subordinata l'efficacia del provvedimento di approvazione.
3. Copia del provvedimento autorizzativo del progetto definitivo è trasmessa, a cura del comune o della provincia competente, al soggetto responsabile, nonché agli organi ed alle amministrazioni pubbliche di cui al dell'articolo 47, comma 3.
Art. 53
- Raccordo con la VIA
1. Qualora il progetto definitivo di bonifica preveda la realizzazione di opere o interventi sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della l.r. 79/1998 , ovvero ai sensi della relativa normativa statale, l'approvazione di cui all'articolo 51 è subordinata all'acquisizione della preliminare pronuncia di compatibilità ambientale.
2. Nel caso di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 52 restano sospesi sino all'acquisizione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa pronuncia di compatibilità ambientale.
Art. 54
- Conferenza di servizi
1. Il comune o la provincia competente, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, e della contestuale autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 52, comma 1, ed altresì ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso richiesti dalle vigenti norme statali e regionali, mediante apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificata dalla Sito esternolegge 13 febbraio 2001, n. 45 .
2. L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciata in base all'articolo 52, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del d.m. ambiente 471/1999, ed ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, nonché per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni e gli altri atti di assenso, di cui al comma 1 de l presente articolo.
3. Le province, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 17, commi 4 e 5, Sito esternodel d.lgs. 22/1997 , ad esse attribuito dall' articolo 20, comma 8, della l.r. 25/1998 , si avvalgono della conferenza prevista dall' articolo 8, comma 2, della stessa l.r. 25/1998 . In tal caso, gli atti di assenso previsti dal comma 1 del presente articolo, qualora espressi dagli organi ed amministrazioni partecipanti alla conferenza provinciale, ed individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del presente regolamento, sono acquisiti in tale sede, ed il comune competente all'approvazione del progetto definitivo di bonifica, provvede, esclusivamente, all'acquisizione degli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari.
Art. 55
- Varianti
1. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare all' ente competente ogni variante che, in corso d'esecuzione, si renda necessaria rispetto al progetto approvato.
2. Le variazioni al progetto originariamente approvato, qualora comportino modifiche significative del progetto stesso, sono soggette ad approvazione specifica da parte dell'amministrazione competente, in conformità con la normativa tecnica vigente, nelle forme e con le modalità previste dal presente regolamento. A tal fine, sono da intendersi significative:
a) le modifiche riguardanti nuove tipologie di inquinanti;
b) quelle inerenti a nuove metodologie di bonifica;
c) quelle che incidano in misura rilevante sull'estensione dell'area di intervento.
3. Le variazioni progettuali che non comportino modifiche significative ai sensi del comma 2, devono, in ogni caso, essere comunicate formalmente all'ente competente, che, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento, è tenuto ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.
4. Il soggetto responsabile, qualora la variante, soggetta ad approvazione ai sensi del comma 2 non interferisca direttamente con l'effettuazione dell'intervento di bonifica, nelle more dell'approvazione prosegue nell'esecuzione dei lavori.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.