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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 38
- Finalità
1. I comuni e le province, in attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, "terzo stralcio", relativo alla bonifica delle aree inquinate, approvato, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 25/1998 , con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1999, n. 384 (LR 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate), di seguito denominato "piano regionale".
2. In conformità a quanto disposto dal comma 1, i comuni e le province garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, l'effettiva realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate, da parte dei soggetti responsabili, nel rispetto dell' Sito esternoarticolo 17 d.lgs. 22/1997 , e delle altre norme comunitarie, statali e regionali, poste a tutela della salute e dell'ambiente, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, limitando, ove possibile, la produzione di rifiuti, e privilegiando l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e speciali.
3. I comuni e le provincie esercitano le funzioni di vigilanza, di verifica, e di controllo, rispettivamente previste dall' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs 22/1997 , e dagli articoli 6 e 20 della l.r. 25/1998 , nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento. A tal fine svolgono, avvalendosi dell' ARPAT, i necessari controlli sull' effettuazione degli interventi di bonifica, assicurando la permanenza delle condizioni di integrità degli interventi realizzati, e la vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente inquinanti, allo scopo di prevenire ogni possibile futuro episodio di inquinamento.
Art. 39
- Ambito di applicazione
1. Il presente titolo contiene la disciplina delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica dei siti inseriti nel piano regionale, e delle altre aree soggette, in via generale, alle disposizioni di cui al d.m. ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nel rispetto altresì di quanto disposto dalla r. 25/1998.
Art. 40
- Abbandono di rifiuti
1. L'abbandono di rifiuti, disciplinato dall' Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 22/1997 , è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità con quanto analogamente disposto dell'articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, e fermo restando quanto ivi previsto in relazione agli eventuali successivi interventi di bonifica.
Art. 41
- Norme transitorie
1. Restano validi ed efficaci, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, i procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica, e di autorizzazione dei relativi interventi, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia già intervenuto il provvedimento finale.
2. Restano validi ed efficaci, inoltre, i procedimenti per i quali, alla stessa data di cui al comma 1, sia già stato espresso il parere favorevole degli organi istruttori previsti dall' articolo 8 della l.r. 25/1998 .
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in ogni caso, alle varianti al progetto, previste dall'articolo 55, comma 2, soggette ad approvazione in base alle norme tecniche vigenti.
4. Relativamente alle aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento, sono presi a riferimento, in attesa della definizione dei limiti previsti dall' Sito esternoarticolo 17, comma 15, del d.lgs n. 22/1997 , da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle risorse agricole, gli specifici limiti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 1993, n.167 ( Sito esternoArt. 5 Legge 441/87 - d.m. 16-5-89 e d.m. 30-12-89 - Pano di bonifica di aree inquinate della Regione Toscana - Approvazione), nonché dalla deliberazione del Consiglio regionale del 7 marzo 1995, n.169 ( l.r. 29/93 - dcrt 167/93 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate della Regione Toscana - aggiornamento e modifica), riportati nell'Allegato 8 al presente regolamento.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.