Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004
Art. 9
- Disposizioni generali
1. Le province territorialmente competenti provvedono, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, della l.r. 25/1998 , al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento, prevista dall'articolo 6, comma 1, n.1), del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nel rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dal presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni di cui all' articolo 2, comma 1, del d.lgs. 99/1992 .
Note del Redattore:
Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.